È onere del gestore inadempiente dimostrare sia la mancata imputabilità a sé del disservizio della linea telefonica, sia di aver provveduto per eliminarlo o arginarlo; in difetto di tale prova dovrà essere condannato a risarcire i danni all’utente

La vicenda

Una società per azioni aveva agito in giudizio contro il gestore della linea telefonica per i danni subiti a causa dell’inadempimento del contratto di utenza stipulato, lamentando che in ragione del malfunzionamento e del disservizio della linea telefonica procrastinatosi nel tempo, era stato gravemente ostacolato l’esercizio dell’attività aziendale.

La Corte d’appello di Roma, riformando la pronuncia del giudice di primo grado, aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria della società attrice, riaffermando il principio di diritto secondo il quale “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione).”

Il principio di diritto

Anche quando sia dedotto l’inesatto adempimento dell’obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell’esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (Cass. n. 826/2015; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 13685/2019).

In altre parole, la corte d’appello capitolina aveva fatto applicazione della regola secondo cui è onere della parte inadempiente dimostrare sia la mancata imputabilità a sé del disservizio, sia di aver provveduto per eliminarlo o arginarlo, onere che nel caso in esame non era stato assolto.

La sentenza impugnata è stata, pertanto, ritenuta esaustiva ed immune da vizi e, dunque, confermata (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 3996/2020).

La redazione giuridica

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