Il giudice di pace di Grosseto ha condannato due compagnie di telefonia a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da un utente per l’inadempimento nell’attivazione/disattivazione di un precedente e nuovo servizio con perdita del diritto di quest’ultimo alla migrazione del vecchio numero

Si era deciso a cambiare compagnia telefonica, cosicché recatosi presso un punto vendita di Grosseto sottoscriveva un nuovo contratto di telefonia, esercitando il diritto di migrazione dal precedente servizio.

Ebbene, come da accordi, dalla fine di aprile quest’ultima cessava l’erogazione del proprio servizio di telefonia e ADSL, mentre la nuova compagnia non attivava affatto il suo. Finché nell’agosto dello stesso anno, l’attore diffidava entrambi i gestori a completare la migrazione.

Senonché, la prima compagnia addebitava il ritardo alla seconda, mentre quest’ultima rispondeva chiarendo di aver acconsentito alla migrazione già nel mese di aprile.

Nel frattempo però, l’utente era ancora senza linea telefonica e senza internet; decideva perciò, di affidarsi alla associazione Consumatori la quale diffidava il nuovo gestore telefonico all’adempimento.

Mentre dall’altra parte, l’altro gestore (quello iniziale) chiedeva il pagamento di due ultime fatture.

Proposto e conclusosi il tentativo di conciliazione senza esito positivo, il consumatore esasperato otteneva un nuovo numero di telefono da una terza compagnia telefonica, perdendo, in questo modo, il diritto alla migrazione del vecchio numero.

La vicenda giungeva, così, dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto (sent. n. 952/2019).

Resistevano in giudizio entrambe le compagnie telefoniche.

La motivazione del Giudice di primo grado

Secondo il Giudice di pace la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

Nessuna prova è stata raggiunta in ordine alle eccezioni addotte in sede di costituzione dalle due convenute.

L’unica risultante certa era che l’utente era stato costretto a rivolgersi ad una terza compagnia per attivare il servizio richiesto. Ma così facendo, perdeva il diritto alla migrazione del proprio numero di telefono, che veniva, nel frattempo, modificato.

Per tali ragioni, il giudicante ha accolto la domanda di risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale nella misura indicata all’attore, ritenuta congrua, visto il totale inadempimento da parte della seconda compagnia telefonica.

In quanto 210 giorni di ritardo nell’attivazione, fino al momento in cui l’attore ebbe a rinunciarvi rivolgendosi altrove, concretizzano senz’altro un inadempimento, comprensivo dei costi per la nuova attivazione e della somma pagata al momento della domanda di migrazione”.

Quanto al primo gestore, che nella comparsa di costituzione aveva eccepito l’assenza di legittimazione passiva, invero – afferma il giudice toscano – “non avendo provato che il ritardo nella attivazione sia dipeso dall’altro gestore, in via esclusiva, e non avendo provato di aver erogato il servizio oltre, senz’altro dovranno essere annullate le ulteriori due fatture richieste per il servizio erogato già ad avvenuta richiesta di disattivazione”.

Soddisfazione per il consumatore.

La redazione giuridica

 

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