Arresti domiciliari: quale domicilio? La decisione della Cassazione

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Il Gip dispone la misura della custodia cautelare in luogo degli arresti domiciliari perché i due soggetti indagati non hanno un domicilio dove scontare la misura

La questione è stata rimessa alla Cassazione che, per l’occasione, ha affermato il seguente principio di diritto: in materia di arresti domiciliari è valido l’assenso prestato dal conduttore dell’immobile prescelto dall’indagato per scontare la misura, non essendo necessario anche il consenso del proprietario dell’appartamento.

Il caso

Era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dei due soggetti indagati per i delitti di sequestro di persona aggravato, estorsione, rapina aggravata e lesioni personali.

L’ordinanza era stata confermata anche dal Tribunale del riesame di Roma.

Ma i due indagati non erano d’accordo e proponevano ricorso per Cassazione, tramite i propri difensori di fiducia.

La decisione

Secondo i giudici della Cassazione non può essere accolto il motivo di impugnazione con cui i due ricorrenti lamentavano il fumus (sugli indizi di reato, sul pericolo di recidiva, nonché sull’asserito pericolo di fuga) per l’applicazione della misura restrittiva.

Il giudice del merito aveva, infatti, accertato che i due indagati si erano resi protagonisti di una vera e propria spedizione punitiva, unitamente ad altri soggetti da loro coinvolti: modalità che rinviano a un tratto delinquenziale non occasionale, mirante a ottenere denaro nel modo più efficace possibile, pronto a usare la forza e l’intimidazione per superare ogni resistenza.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, sentenza n. 47891 del 07/09/2016 dep. 11/11/2016), con riferimento ai requisiti di concretezza e di attualità della misura cautelare, “in tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo“, come era accaduto nel caso in esame.

Nello stesso ricorso, i due indagati lamentavano anche il vizio della ordinanza di custodia cautelare in carcere nella parte in cui il giudice ordinante avrebbe escluso la possibilità di applicare la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, poiché i due non avevano un domicilio “idoneo” a scontare la pena, ma avrebbero dovuto essere ospitati da un proprio connazionale.

Ebbene, quest’ultimo aveva già espresso il proprio consenso a riceverli in casa, al fine di permettere loro di scontare la misura cautelare, ma secondo il tribunale del riesame tale assenso non era sufficiente proprio perché prestato non già dal proprietario dell’immobile, bensì dal conduttore e, peraltro, il contratto di locazione in questione, escludeva che l’appartamento fosse occupato da più di cinque persone.

Ebbene, secondo i giudici della Cassazione, tale ultimo motivo di ricorso appare fondato.

“Premesso che nelle more è intervenuto pure il consenso del proprietario, va considerato che la titolarità del possesso del bene locato è in capo al conduttore, con conseguente sufficienza dell’assenso di costui: la quantità di persone presenti nell’abitazione appartiene ai rapporti fra locatore e locatario, e comunque riguarda una presenza stabile nell’abitazione, non quella occasionale e per un periodo da presumere circoscritto, quale interessa i destinatari della misura cautelare”.

Così deciso, l’ordinanza veniva annullata con rinvio al tribunale per un nuovo esame di merito.

La redazione giuridica

 

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