Aveva impugnato il verbale di contestazione adottato dai Carabinieri di Martina Franca, per aver effettuato un sorpasso vietato ai sensi dell’art. 148 comma 10 Cds

Siffatta previsione normativa dispone che è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

Per essa lo stesso codice della strada (art. 148 co. 16) prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646 a cui deve aggiungersi la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

In primo grado il ricorso era stato respinto dal Giudice di Pace territorialmente competente, sul presupposto della carenza di legittimazione attiva da parte della opponente. La Prefettura aveva evidenziato la corretta decisione del Giudice adito, sostenendo che l’ordinanza – ingiunzione era stata emessa nei confronti del proprietario del veicolo, unico legittimato alla impugnazione e responsabile in solido.

Al contrario, la ricorrente sosteneva che la sua legittimazione all’impugnazione derivava dal fatto di identificarsi con il conducente del veicolo al momento della presunta violazione, come peraltro, dichiarato dai Carabinieri.

Nulla da fare, anche in appello.

Il Tribunale di Taranto rigettava il ricorso e confermava nuovamente la sentenza impugnata. Secondo il giudice pugliese, infatti, la legittimazione deriva non dall’interesse di fatto che il soggetto può avere alla rimozione del provvedimento come quello di sottrarsi all’esercizio dell’eventuale azione di regresso, bensì, dall’interesse giuridico alla rimozione del provvedimento di cui la parte è destinataria, con la conseguenza che il conducente del veicolo, ove non destinatario della sanzione, non è legittimato a proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del solo proprietario del veicolo.

Il ricorso per Cassazione

La vicenda dell’automobilista finiva così in Cassazione.

Ebbene, i giudici della Suprema Corte hanno affermato quanto segue: “in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell’art. 126-bis, che comportino la previsione dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione – di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento – ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell’art. 204-bis cod. cit., onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida” (Cass. n. 3936 del 2012).

Siffatto principio è stato ulteriormente chiarito anche nella sentenza n. 4605 del 22 marzo 2012 ove si legge chiaramente che: in tema di violazioni al codice della strada, dopo l’introduzione della c.d. “patente a punti”, il soggetto che, con autocertificazione, abbia dichiarato all’Amministrazione procedente di avere preso visione del verbale – che viene notificato al solo proprietario del veicolo in ipotesi di contestazione non immediata – e di essere l’effettivo responsabile della condotta contestata, ha interesse ad impugnare il verbale stesso con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente, tenuto conto che tale sanzione viene applicata senza ulteriori notifiche (salva la sola comunicazione dell’avvenuta applicazione della stessa) e che, con riguardo alla anzidetta decurtazione, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato.

La decisione

Ora, nel caso in esame, considerato che la ricorrente aveva sottoscritto un documento con il quale riconosceva di trovarsi alla guida del veicolo, con il quale era stata commessa l’infrazione e comunicava gli estremi della propria patente ai fini del provvedimento sanzionatorio costituito dalla decurtazione dei punti dalla patente, per ciò stesso, ella aveva interesse ad opporsi al verbale di accertamento dell’infrazione e ad impugnare il rigetto dell’opposizione da parte del Prefetto al fine di evitare ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S. che l’organo accertatore ne desse notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e la sua patente subisse decurtazioni a seguito di detta comunicazione.

Il ricorso è stato, per tali motivi, accolto e la sentenza impugnata cassata.

La redazione giuridica

 

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