Chirurgia bariatrica, in caso di lesioni insorte dopo l’intervento e di CTU non adeguatamente motivata risponde a titolo di responsabilità il chirurgo o la struttura?

Nell’esecuzione di un intervento di chirurgia bariatrica, in caso di complicanze post operatorie derivanti da errore anestesiologico, nessuna responsabilità può essere ascritta al Chirurgo in quanto ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’attività altrui ponendo rimedio ad errori evidenti e non settoriali.

In tali termini si è espressa la Corte d’Appello di Milano (sez. II,  sentenza n. 1877 del 17 luglio 2020).

Una donna si sottoponeva nel 2016 a intervento di chirurgia bariatrica presso un istituto clinico a seguito del quale subiva danni fisici.

Nel gennaio 2017 citava dinnanzi al Tribunale di Pavia la Clinica e il Chirurgo onde sentirli condannare a risarcire tutti i danni subiti, patrimoniali e non, a seguito della condotta colposa negligente ed imprudente.

Si costituiva in giudizio la Clinica chiedendo il rigetto delle domande e in subordine manleva nei confronti del Medico quale esclusivo responsabile della causazione materiale dell’evento in virtù dell’obbligo di manleva contrattuale assunto con la collaborazione libero professionale e/o ai sensi degli artt. 1299 e 2055 c.c.

Il Medico chiedeva il rigetto delle domande e l’autorizzazione alla chiamata in manleva del proprio Assicuratore Unipol Sai.

La causa veniva istruita mediante CTU medico legale che concludeva per errore anestesiologico.

Il Tribunale di Pavia, con sentenza del giugno 2019 dichiarava la responsabilità della Clinica e la condannava a risarcire alla danneggiata l’importo di € 374.035,89, oltre alla refusione delle spese di lite e di CTU.

La Clinica propone appello lamentando l’acritica condivisione della CTU da parte del Giudice di primo grado e il mancato riconoscimento della responsabilità solidale in capo al Chirurgo.

Si costituisce in appello la danneggiata lamentando in via incidentale il mancato riconoscimento del danno patrimoniale per diminuzione della capacità lavorativa.

La Corte d’Appello di Milano non accoglie le impugnazioni proposte  dalla Clinica.

Sulla accettazione de plano della CTU da parte del primo Giudice evidenzia che la Consulenza si è correttamente svolta in contraddittorio tra le parti, con condivisione della bozza e risposta alle osservazioni critiche.

Oltretutto, all’udienza successiva al deposito dell’elaborato peritale nessuna delle parti svolgeva contestazioni al riguardo.

Ricorda la Corte che le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto e in quanto tali sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell’art. 157 c.p.c., e devono dedursi a pena di decadenza- nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito. (Cass. n. 4448 del 25/2/2014; n. 19427 del 3/8/2017).

Inoltre, per eccepire di insufficienza argomentativa la motivazione della sentenza che recepisce le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, la parte deve allegare di avere svolto specifiche critiche alla consulenza stessa (Cass, sez. I, sent. 3.6.2016, n. 11482).

Nel concreto, la Clinica non ha indicato mediante quale atto abbia tempestivamente proposto contestazione alla Consulenza, ne deriva che in assenza di contestazioni o chiarimenti, la parte è decaduta dallo svolgere contestazioni su presunte carenze dell’elaborato peritale.

Sul mancato riconoscimento della responsabilità solidale in capo al Chirurgo la Corte territoriale evidenzia che nessuna responsabilità può essere ascritta al sanitario in quanto la sua prestazione chirurgica non risulta oggetto di censura.

Anche nel decorso post-operatorio nulla vi è da eccepire nei confronti del Chirurgo, che la mattina successiva all’intervento visitava la paziente rilevando  “decorso regolare, va bene, drenaggi poco produttivi, emocromo stabile, continua con sondino naso gastrico e digiuno”.

L’operato del Chirurgo chiamato in causa, specifica la Corte, neppure può essere ricompreso in quel concetto di “responsabilità per prestazione resa in equipe”, perché  tale fattispecie riguarda casi in cui il medico collabora con altri operatori a sé coordinati (capo equipe esecutore dell’operazione e aiuto chirurgo, secondo aiuto di una equipe chirurgica), valorizzandosi materialmente l’omesso “controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali”.

L’errore anestesiologico rilevato dalla CTU (erroneo inquadramento anestesiologico secondo parametri American Society of Anesthesiologists – ASA; eccessivo quantitativo di morfina somministrata dopo l’operazione), attiene a interventi del tutto settoriali, riguardando tematiche di competenza specifica dell’anestesista, e inoltre, quanto alla somministrazione di morfina, occorse ad intervento ormai da tempo concluso.

Difatti, afferma la CTU: “Nella gestione anestesiologica della paziente sono ravvisabili elementi di imperizia. In particolare nella fase preoperatoria non fu correttamente stimato lo specifico rischio: ciò condizionò una non ottimale e tempestiva valutazione dei parametri vitali, e segnatamente cardio-respiratori, della paziente nella fase post-operatoria, precludendo così la possibilità’ di intercettare le fasi prodromiche all’arresto respiratorio poi verificatosi a distanza di poche ore dalla conclusione della seduta operatoria”.

Oltretutto, nell’immediato post-operatorio, tenuto anche conto della condizione di grave obesità in cui versava la donna, fu somministrato un dosaggio “abnorme e inadeguato” di morfina che certamente contribuì all’insorgenza dell’acuto deficit ventilatorio.

Conseguentemente, essendo insorte le problematiche -determinate da errate valutazioni anestesiologiche- non nel corso dell’intervento, ma nella fase post-operatoria, nessuna responsabilità può essere ascritta al Chirurgo.

In tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in equipe, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio, trova il limite della settorialità delle competenze e non opera in relazione alle fasi dell’intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti.

Ne deriva che risponde unicamente il Sanitario che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica.

I motivi di impugnazione della Clinica vengono ritenuti infondati.

La Corte d’Appello ritiene altresì infondato l’appello incidentale della danneggiata inerente il mancato riconoscimento del danno patrimoniale. 

La paziente non ha allegato nessuno specifico danno e inoltre le limitazioni conseguenti al danno biologico accertato non hanno attinenza con lo svolgimento dell’attività impiegatizia svolta negli ultimi anni.

Il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile, viene ricordato dalla Corte, solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità’ sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute.

Inoltre, la presenza di postumi macropermanenti non conduce automaticamente alla diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell’integrità psico-fisica dell’individuo, viene risarcito in seno alla liquidazione del danno biologico.

La liquidazione del danno biologico effettuato dal Giudice di Pavia è stata applicata correttamente ed ha tenuto in considerazione la percentuale massima di personalizzazione prevista dalle tabelle milanese.

Per tali ragioni la doglianza incidentale della danneggiata è infondata.

La Corte d’Appello, respinge l’appello principale e quello incidentale, conferma la sentenza impugnata e, in considerazione della reciproca soccombenza, compensa le spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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