Le dichiarazioni inesatte e/o reticenti dell’assicurato in sede di stipula della polizza conducono all’esclusione della garanzia assicurativa.

Le previsioni degli artt. 1892 e 1893 c.c. assumono notevole importanza nell’assicurazione della responsabilità civile poiché incidono sull’entità del rischio e conducono l’assicuratore a invocare l’inoperatività del contratto assicurativo.

Applicando tali principi a un contratto di tipo claims made si palesa una situazione “paradossale” in cui può incorrere l’assicurato nel caso di condotta potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio, ma comunque non ancora manifestatosi e rispetto alla quale non vi è certezza sull’an dell’accadimento.

L’assicurato, infatti, deve affrontare l’alternativa di accettare il rischio di un pregiudizievole vuoto di copertura, oppure di formulare una denuncia cautelativa – in relazione ad un errore, allo stato soltanto astrattamente ipotizzabile – che tuttavia potrà andare ad incidere non solo sul calcolo del premio, ma anche sulla prosecuzione del rapporto con l’assicuratore.

Oltretutto l’assicurato, a seguito di segnalazione cautelativa, potrebbe essere esposto anche a difficoltà, in futuro, nel reperire sul mercato una nuova polizza assicurativa, correndo concretamente il pericolo di non riuscire ad adempiere all’obbligo assicurativo.

Il corretto funzionamento della garanzia di tipo claims made è condizionato dalla disciplina sulle dichiarazioni inesatte e delle reticenze dell’assicurato, che rientrano tra le norme che, ai sensi del successivo art. 1932 c.c., non possono essere derogate se non in senso più favorevole per l’assicurato.  

Tali norme è necessario che vengano interpretate ed applicate tenendo in considerazione il mutato contesto dell’assicurazione della responsabilità civile, secondo il modello claims made, che si caratterizza, appunto, per la copertura anche di fatti precedenti al periodo di efficacia della polizza.

Una nozione troppo allargata e permissiva del concetto di “fatti noti” rischierebbe, non tanto di prevenire comportamenti opportunistici dell’assicurato, ma di consentire all’assicuratore di sottrarsi all’obbligo di manleva di sinistri che, pur dovendo ricadere nell’ambito della garanzia contrattuale, finirebbero, così, per rimanere “scoperti” nonostante la continuità nella copertura assicurativa.

Inoltre, il sistema assicurativo della responsabilità professionale è caratterizzato da un  obbligo per i professionisti di assicurarsi, e quindi dalla necessità di avere continuità nella copertura assicurativa, e dall’altro lato dalla determinazione in alcune fattispecie particolari e circoscritte definite dalla legge delle condizioni minime di polizza.

Ragionando in tali termini dovrebbe astrattamente ridursi lo spazio per possibili condotte scorrette da parte dell’assicurato in quanto, in ipoesi di continuità di copertura assicurativa -appunto- risulterebbe indifferente addossare il sinistro su una polizza, o sull’altra.

Deve anche essere tenuta in considerazione l’evoluzione della materia della responsabilità civile, specie di quella professionale, che negli ultimi anni ha rivelato sempre più numerose presenze di danni lungolatenti.

Nell’esercizio di qualsiasi attività professionale, invero, le condotte ipoteticamente idonee a generare in futuro una possibile richiesta risarcitoria possono essere molteplici, ma comunque rimane troppo gravoso per l’assicurato dover cautelativamente comunicare fatti o circostanze rispetto di cui sono fortemente incerte le conseguenze pregiudizievoli.

Avv. Emanuela Foligno

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