Il rischio assicurativo altro non è che la possibilità/incertezza di conseguenze derivanti da un evento dannoso

Premessa

Le clausole claims made dei contratti assicurativi, come ormai noto e ribadito a chiare lettere anche da numerosi interventi della Corte Suprema non provocano una deroga alla operatività temporale della garanzia assicurativa, in caso di evento dannoso, come disposta dall’art. 1917, comma I, c.c., ma influiscono direttamente sul rischio assicurativo.

Può senz’altro affermarsi che il riconoscimento delle clausole claims made è stato suggellato dalla legge Gelli-Bianco (Legge n. 24 del 2017), ove all’art. 11 viene stabilito  che la garanzia assicurativa obbligatoria deve coprire anche gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purché essi siano stati denunciati all’assicuratore durante la vigenza temporale della polizza.

La copertura assicurativa è valevole anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività.

La Suprema Corte, come già detto, è intervenuta numerose volte sulle clausole claims made analizzando la problematicità e la delicatezza della assicurabilità dei fatti pregressi, ovverosia di fatti illeciti dell’assicurato già perfezionati al momento della stipulazione del contratto assicurativo, ma non ancora lamentati.

Nel biennio 2014-2015 la Corte di Cassazione esprimeva posizioni opposte sulla tematica, inducendo così, l’intervento delle Sezioni Unite (SS.UU. 9140/2016) le quali statuivano che affinché il rischio si intenda verificato occorre “la manifestazione del danneggiato a esercitare il diritto al risarcimento” e che, quindi, “la clausola claims made con garanzia pregressa (ossia relativa a fatti già verificatisi prima dell’operatività della polizza) è lecita perché afferisce ad un solo elemento del rischio garantito, la condotta colposa posta già in essere, e peraltro ignorata, restando invece impregiudicata l’alea dell’avveramento progressivo degli altri elementi costitutivi dell’impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato, quale la richiesta del danneggiato”.

La stipulazione di un contratto di assicurazione avente ad oggetto fatti pregressi, ossia sinistri già verificati, ma dei quali le conseguenze dannose siano ancora incerte/sconosciute per l’assicurato è dunque del tutto compatibile con gli artt. 1895 e 1904 c.c.

Rischio e sinistro nell’assicurazione contro i danni

Il vocabolo “sinistro” nel comune linguaggio assicurativo assume un significato equivoco in quanto può indicare sia l’evento idoneo a produrre il danno, sia la fattispecie dannosa.

Proprio argomentando di claims made, ovverosia ipotesi in cui il fatto che genera il danno e la manifestazione dello stesso in capo all’assicurato non sono contestuali, è necessario teneri nettamente distinti i due concetti e attribuire un significato univoco al termine “sinistro”.

Per individuare il significato giuridico di “sinistro” bisogna sviscerare gli artt. 1882, 1913 e 1914 del c.c. e si addiviene ad affermare che il termine “sinistro” indica il fatto idoneo a provocare il danno e non la fattispecie dannosa completa.

Illuminanti, in tal senso, sono gli artt. 1913 e 1914 c.c.  dai quali emerge che se a fronte di un sinistro già verificatosi e di cui è stato dato avviso all’assicuratore, il danno è suscettibile di essere non solo diminuito ma financo evitato grazie all’intervento anche dell’assicuratore (1914 c.c.), emerge che  il termine “sinistro” indica il fatto suscettibile di provocare il danno e non anche le conseguenze che da esso derivano o possono derivare all’assicurato.

Ciò detto, è ulteriormente necessario attribuire un significato univoco alla nozione di rischio assicurativo.

Il rischio assicurativo altro non è che la possibilità/incertezza di conseguenze derivanti da un evento dannoso.

Tutta la disciplina dell’assicurazione della responsabilità civile ruota intorno a questo concetto. Difatti, è stabilito (1904 c.c.) che il contratto d’assicurazione è nullo se non esiste il rischio e manca, quindi, l’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.

Il rischio non deve ritenersi cessato qualora si siano verificati i fatti generatori ma non le conseguenze dannose che da essi possono derivare.

Segue -Leggi la seconda parte

Avv. Emanuela Foligno

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