Tra le clausole che rendono difficile l’esercizio del diritto da parte dell’assicurato, vi sono anche le cosiddette clausole claims made, che prescindono dalla diligenza della parte, e che fanno dipendere quell’esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile

La vicenda

L’Ospedale era stato convenuto in giudizio dai genitori di un minore per il risarcimento di danni subiti da quest’ultimo nel corso di un ricovero presso la struttura. L’Ospedale, ritenuto responsabile del fatto denunciato, aveva chiesto, sin dalla sua costituzione in giudizio, di essere manlevata dalla compagnia di assicurazione, la quale aveva tuttavia eccepito che il contratto conteneva una clausola claims made, che imponeva di denunciare il sinistro entro dodici mesi dalla cessazione di efficacia, e che quel termine era in realtà inutilmente trascorso.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto tale clausola non vessatoria, e dunque legittimo il rifiuto da parte della società di tenere indenne l’Ospedale.

Il Giudice di appello aveva confermato questo giudizio, aggiungendo che, oltre a non essere vessatoria, la clausola claims made cosi inserita, perseguiva interessi meritevoli di considerazione, meglio, non rendeva il contratto immeritevole di tutela. Contro tale sentenza aveva proposto ricorso per Cassazione la struttura sanitaria.

La ratio della sentenza impugnata

La Corte di appello aveva fatto applicazione della decisione a Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui la clausola claims made non è di per sé vessatoria, ma può diventare non meritevole di tutela quando comporti un significativo squilibrio tra le parti ai danni di una di esse, e questo accertamento è rimesso in concreto alla discrezionalità del giudice di merito (Cass. Sez. u. 9140/2016).

Tale accertamento, secondo i giudici dell’appello, era stato correttamente effettuato dal giudice di primo grado.

Come è stato più volte affermato, la clausola claims made fa dipendere la prestazione dell’assicurazione non solo dall’evento dedotto in contratto, ma altresì da un ulteriore evento incerto, quale è la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato: se questa ultima non è tempestiva, non potrà esserlo neanche quella dell’assicurato.

La copertura assicurativa, infatti, decade se il terzo danneggiato decide di formulare la richiesta di risarcimento trascorsi dodici mesi dalla scadenza del contratto. Ossia: la tempestività della richiesta di manleva, dipende dalla tempestività della richiesta di risarcimento da parte del terzo, e questa dipendenza pone l’assicurato in una condizione di ingiustificato svantaggio nei confronti dell’assicuratore, creando una decadenza che il contraente non può evitare.

La clausola claims made

Nel caso in esame, le parti avevano arricchito il tipo contrattuale (assicurazione contro i danni) con la previsione di una decadenza a carico dell’assicurato, nei termini sopra ricordati.

Era, pertanto, sufficiente chiedersi se tale clausola fosse lecita in sé e per sé, alla luce del criterio di cui art. 1322, comma 1, cioè se si mantenesse nei limiti imposti dalla legge.

La clausola, come ricordato, pone una decadenza a carico dell’assicurato non dipendente da una sua condotta: l’assicurato può fare denuncia dell’evento nei 12 mesi dalla cessazione del contratto solo se abbia ricevuto in quei termini temporali la richiesta di risarcimento del danno, condizione che ovviamente dipende esclusivamente dal terzo danneggiato.

In tali termini essa contrasta con disposizioni imperative di legge, non solo con l’art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole vessatorie, e che tra queste annovera espressamente quelle che impongono decadenze, ma altresì con l’art. 2965 c.c., che commina la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto.

Ed invero, il termine apposto alla escussione dell’assicurazione, ossia al diritto di far valere la prestazione assicurativa a carico dell’assicuratore, è un termine di decadenza, che è nullo proprio perché rende, nella fattispecie, eccessivamente difficile l’esercizio del diritto dell’assicurato.

La difficoltà di esercitare il diritto – hanno osservato gli Ermellini – non è ovviamente, come ritenuto dal giudice di merito, da valutarsi in termini temporali, nel senso che dodici mesi sono sufficienti per denunciare il sinistro all’assicurazione, ma va intesa anche nei termini della concreta possibilità di evitare la decadenza attraverso una propria condotta, possibilità che è del tutto esclusa o comunque assai ridotta se l’assicurato può fare denuncia di sinistro solo in dipendenza dalla condotta del terzo, sulla quale ovviamente non può influire.

Altro è, infatti, prevedere una decadenza nel termine di dodici mesi dalla richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, altro è fissare la scadenza di dodici mesi a partire dalla scadenza del contratto, prescindendo dunque dalla circostanza che in tale lasso di tempo può non pervenire alcuna richiesta di risarcimento, che è il presupposto perché l’assicurato si rivolga all’assicuratore, ed estendendo peraltro la decadenza al caso in cui una richiesta di risarcimento pervenga all’assicurato, ma oltre il termine di efficacia del contratto. Cosi che l’assicurato può evitare la decadenza a condizione non tanto che il terzo danneggiato faccia richiesta di risarcimento entro dodici mesi dalla cessazione degli effetti del contratto, ma che la faccia prima che si verifichi tale cessazione.

In conclusione, le clausole che rendono difficile l’esercizio del diritto (art. 2965 c.c.) sono anche quelle che prescindono dalla diligenza della parte, e che fanno dipendere quell’esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile.

Insomma, poiché la denuncia del “sinistro” dipende dalla richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato verso l’assicurato, prima del quale quest’ultimo non ha interesse ad avvisare la sua assicurazione, l’onere (derivante dalla polizza) posto a suo carico risulta di difficile osservanza, potendo questi adempiere solo se ha ricevuto la richiesta non solo entro 12 mesi dalla scadenza del contratto, ma nell’arco temporale dell’anno di sua validità.

Per queste ragioni, il ricorso è stato accolto (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 8894/2020).

Avv. Sabrina Caporale

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: CLAUSOLA VESSATORIA?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui