Questa sentenza della Cassazione civile (sez. III, 29 dicembre 2023, n. 36357) è molto interessante perché affronta due tematiche importanti: 1) l’operatività della copertura assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati che esercitano l’azione diretta nei confronti della compagnia; 2) i criteri per la risarcibilità del danno patrimoniale futuro del congiunto superstite.

Il caso

Durante il giro di prova di un natante nel Lago d’Iseo muoiono il conducente e due passeggeri, mentre un altro resta ferito. I congiunti dei defunti e il sopravvissuto chiamano in giudizio la società proprietaria del natante, la società affidataria del natante e le relative compagnie assicuratrici.

Il Tribunale di Bergamo accoglie le domande risarcitorie proposte nei confronti della società affidataria del natante e della sua assicurazione ma, nega il ristoro del danno patrimoniale futuro patito dalla figlia postuma di una delle vittime (la compagna di un uomo morto era incinta al momento dell’incidente). La decisione viene parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Brescia che rigetta le domande avanzate nei confronti dell’assicurazione della società affidataria del natante.

La soluzione della Cassazione

La vicenda approda in Cassazione che affronta due importanti questioni.

La garanzia assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati.

La polizza assicurativa era stata stipulata dalla società affidataria del natante con riferimento a una determinata “targa prova” e, al momento del sinistro, pur essendo stata prorogata la durata della polizza, l’autorizzazione amministrativa alla navigazione provvisoria era scaduta e non era stata rinnovata. Per tale ragione la Corte d’Appello di Brescia escludeva l’operatività della polizza assicurativa anche nei confronti dei terzi danneggiati e rigettava le loro domande nei confronti dell’assicurazione.

L’assicurazione per la responsabilità civile relativa alla navigazione provvisoria dei natanti ha ad oggetto i rischi derivanti dall’attività di navigazione temporanea prevista dall’art. 31, comma primo, del Codice della Navigazione; pur richiedendo un’autorizzazione amministrativa, la navigazione temporanea avviene sotto la responsabilità dell’impresa assicurata. Pertanto, la scadenza della autorizzazione amministrativa non fa venir meno il rischio assicurato con conseguente nullità – opponibile anche ai terzi – del contratto di assicurazione, determina, semmai, l’inefficacia tra le parti, laddove ciò sia previsto da specifiche pattuizioni;

Ad ogni modo, l’eventuale inefficacia della copertura assicurativa per scadenza dell’autorizzazione amministrativa per la navigazione temporanea non è opponibile ai terzi danneggiati che esercitano l’azione diretta nei confronti della Compagnia, ciò allo scopo di apprestare la maggiore tutela possibile nei confronti delle vittime della circolazione.

I criteri per la risarcibilità del danno patrimoniale futuro del congiunto postumo della vittima.

La Corte d’Appello di Brescia riteneva astrattamente configurabile il danno patrimoniale futuro in capo alla figlia postuma di una delle vittime del sinistro; tuttavia, in applicazione dell’art. 137 del C.d.A., rigettala la relativa domanda per l’omessa produzione in giudizio di documentazione fiscale atta a dimostrazione il reddito che la vittima percepiva al momento del decesso.

Tale ragionamento è errato.

L‘art. 137 del Codice delle Assicurazioni riguarda il “caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito da lavoro” e quindi non è applicabile ai casi di pregiudizio patrimoniale futuro causato dal decesso di un congiunto per fatto illecito di un terzo.

I Giudici di Appello dovevano riconoscere il danno e liquidarlo in via equitativa, tenendo in considerazione i contributi economici che la vittima, se fosse rimasta in vita, avrebbe presumibilmente erogato al congiunto superstite.

La Suprema Corte cassa la decisione sul punto.

Avv. Emanuela Foligno

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