I familiari della vittima ritengono la ASL responsabile del decesso per infarto intestinale transmurale del paziente; per contro l’Azienda sanitaria ritiene il decesso attribuibile alla degenerazione del pregresso quadro clinico.
Il Tribunale condannava l’ASL e i Giudici di Appello di Roma confermano la responsabilità così come la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, 30/12/2023, n.36614).
La vicenda giudiziaria
Viene chiamata a giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti, l’A.S.L. per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso del paziente per infarto intestinale transmurale.
La ASL contestava la domanda attorea, deducendo che il decesso non era attribuibile a responsabilità medica, ma alla degenerazione del suo pregresso quadro clinico.
Il Tribunale di Rieti, espletata CTU che individuava la causa del decesso nell’arresto cardiaco terminale conseguente ad infarto transmurale del colon e riteneva sussistente il nesso di causa tra l’omessa diagnosi di colite ischemica, le omesse cure, la disorganizzazione del pronto soccorso e il decesso per infarto intestinale trasmurale. Quindi, con la sentenza n. 12/2014, accoglieva la domanda attorea e condannava la ASL al pagamento, a titolo di risarcimento del danno parentale, dell’importo di 160.830 euro, in favore dei figli della vittima, di 99.190 euro per i nipoti più giovani e di 83.915 euro a favore dei nipoti di età maggiore.
Successivamente, la Corte d’Appello, con la sentenza n. 2651/2020, ha dichiarato inammissibile l’appello della ASL ed ha accolto la domanda dei congiunti di attualizzazione del danno. La ASL ricorre per la cassazione della sentenza.
Il giudizio di Cassazione
Deduce, per quanto qui di interesse, la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alle ragioni di gravame contenute nell’atto di appello con riferimento alla erroneità della CTU; omesso accoglimento di rinnovazione della CTU; violazione della regola del “più probabile che non”.
Il ricorso nel suo complesso non merita accoglimento.
La Corte d’Appello ha rilevato che la decisione del Tribunale si era basata su due circostanze:
a) la prima è quella con cui ha ritenuto che l’omissione di una diagnosi appropriata e la omissione delle cure per un periodo di 35 giorni avessero statisticamente contribuito in maniera rilevante alla progressione della malattia verso il decesso per infarto intestinale trasmurale;
b) la seconda è quella con cui ha reputato che in occasione dell’ultimo accesso al pronto soccorso il presidio ospedaliero non si era dimostrato dotato di strutture efficaci per la valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie erogate e per la gestione del rischio clinico.
Dopodiché è pervenuta alla conferma della sentenza appellata “apparendo la condivisione da parte del primo giudice delle conclusioni espresse dal proprio ausiliare non già un’abdicazione del proprio ruolo di ‘peritus peritorum’, ma, piuttosto, una ragionata e critica disamina del materiale probatorio complessivamente acquisito consapevolmente condotta attraverso la lente della svolta consulenza medico-legale”.
In tema di CTU, ribadiscono gli Ermellini, il Giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i suoi poteri istituzionali. Pacifico tale principio, la Corte di merito ha fornito la seguente motivazione al rigetto della rinnovazione di CTU: “il giudice di appello, se deve prendere in considerazione uno ad uno i rilievi mossi dall’appellante a sostegno del gravame, può, però, anche implicitamente, disattendere tale istanza, traendo argomenti a conforto del suo convincimento dalle risultanze della svolta istruttoria”, quando le osservazioni critiche mosse alla Ctu non riguardino i dati tecnico-storici, bensì le valutazioni (Cass. n. 25559/2010), “non valgano a contraddire la motivazione posta a base della sentenza gravata”, ma propongano “una ricostruzione della vicenda dotata di maggiore verosimiglianza di quella fatta propria dal giudice”.
Infine, sulla violazione della regola della “preponderanza dell’evidenza”, le critiche della ASL implicano una (inammissibile) diversa valutazione delle risultanze della CTU.
I Giudici di merito hanno ravvisato un rapporto immediato di causa ed effetto tra l’omissione di cure e il decesso del paziente.
Difatti, hanno affermato: “pur trattandosi di una affezione a cui è associata una elevata mortalità, la mancanza di cure ha certamente accresciuto in maniera rilevante la probabilità di un esito infausto considerato che il processo infartuale del colon era presente da diverse ore al momento del decesso e che gli elementi clinici e strumentali a disposizione dei sanitari dell’ospedale avrebbero potuto indurre quanto meno il sospetto clinico di una sindrome da insufficienza mesenterica ed escludere altri fattori eziopatogenesi alternativi (data la tardiva colonscopia, l’inadeguatezza delle cure prescritte che avevano persino aggravato il quadro patologico, la mancata consultazione della documentazione esibita dai familiari al momento dell’accesso della vittima al pronto soccorso).
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno






