Perdita dell’utero dopo il cesareo, condannate le strutture per ritardi diagnostici

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Il Tribunale di Patti ha recentemente precisato che in materia di responsabilità sanitaria, la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. per le omissioni diagnostiche e terapeutiche dei propri sanitari, quando il ritardo nell’accertamento e nel trattamento della complicanza clinica si ponga, secondo il criterio del “più probabile che non”, quale causa dell’aggravamento delle condizioni del paziente e della produzione del danno, salvo che la struttura provi l’esistenza di una causa imprevedibile e inevitabile idonea ad escludere la propria responsabilità. Nel caso esaminato, la perdita dell’utero e della capacità procreativa della paziente sono state ricondotte all’aggravamento di una complicanza non tempestivamente accertata e trattata (Trib. Patti, sent. n. 543 del 17/06/2026).

La vicenda

La vicenda traeva origine dal ricovero di una paziente sottoposta a parto cesareo nel giugno 2018 presso il reparto di ostetricia e ginecologia di un presidio ospedaliero. Nei giorni successivi all’intervento la donna manifestava persistenti dolori addominali, alterazioni ematologiche e, nonostante necessitasse di ripetute trasfusioni, veniva comunque dimessa. A seguito del progressivo aggravamento del quadro clinico, la paziente veniva trasferita presso un secondo ospedale dove, dopo ulteriori giorni di ricovero, veniva sottoposta a laparotomia d’urgenza con isterectomia totale e conseguente perdita definitiva dell’utero e della capacità procreativa.

A questo punto, la donna agiva in giudizio nei confronti delle strutture sanitarie e dei medici coinvolti domandando il risarcimento dei danni patiti.

Inizialmente il Tribunale esaminava le diverse eccezioni preliminari formulate dai convenuti.

Oltre ad essere rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Patti quale giudice del luogo in cui era sorta l’obbligazione sanitaria, veniva anche esclusa l’improcedibilità della domanda ex art. 8 L. n. 24/2017, aderendo all’orientamento secondo cui il mancato rispetto del termine di novanta giorni successivo all’ATP non determina l’improcedibilità dell’azione, ma soltanto la perdita degli effetti conservativi derivanti dal procedimento preventivo.

La disciplina della responsabilità sanitaria e la prescrizione dell’azione

Il Tribunale sottolineava che la responsabilità della struttura sanitaria conserva natura contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., con conseguente applicazione del termine prescrizionale decennale e di un regime probatorio favorevole al paziente. Diversamente, quella del medico dipendente è qualificata come responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., con prescrizione quinquennale e onere della prova integralmente gravante sul danneggiato.

Muovendo da ciò, il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata da due sanitari convenuti.

Il dies a quo veniva individuato nel momento in cui il danno era divenuto percepibile nella sua effettiva consistenza, coincidente con le dimissioni dall’ospedale presso cui era stata eseguita l’isterectomia. Essendo il primo atto interruttivo intervenuto oltre il quinquennio, il diritto al risarcimento nei confronti di tali medici veniva dichiarato estinto.

L’accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie

Nel merito, il giudice siciliano appoggiava le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta completa, logica e coerente.

Il collegio peritale aveva accertato che già all’indomani del parto cesareo fossero presenti elementi clinici idonei a far sospettare una complicanza emorragica in atto, ossia versamento addominale, persistente alterazione dell’emocromo e necessità di continue trasfusioni. Nonostante tali indicatori, la prima struttura ospedaliera non aveva eseguito gli approfondimenti diagnostici necessari, né una laparotomia esplorativa che avrebbe consentito di individuare e arrestare la fonte del sanguinamento.

Analoga censura era stata formulata nei confronti del secondo presidio ospedaliero, il quale aveva mantenuto un atteggiamento eccessivamente attendista pur in presenza di un importante ematoma retroperitoneale, rinviando per circa venti giorni gli opportuni controlli strumentali. Per i consulenti, proprio detto ritardo diagnostico e terapeutico aveva permesso il progressivo aggravamento del quadro clinico fino a rendere inevitabile l’intervento demolitorio di isterectomia e la perdita dell’utero.

Pertanto, il Tribunale riteneva provato il nesso eziologico tra le omissioni sanitarie e il danno subito dalla paziente, dichiarando entrambe le strutture responsabili in uguale misura ex artt. 1218 e 1228 c.c.

La domanda proposta contro la ginecologa che aveva eseguito il parto cesareo veniva, invece, rigettata. Il Tribunale evidenziava la genericità delle allegazioni attoree e l’assenza di una prova rigorosa della colpa professionale della sanitaria e del nesso causale tra la sua condotta e la lesione vascolare ipotizzata.

Il concorso colposo della paziente e la liquidazione del danno

Dopo aver accertato la responsabilità delle strutture, il giudice siciliano valutava l’incidenza del comportamento della paziente sulla produzione del danno.

Dalla documentazione clinica era emerso che la paziente avesse richiesto le dimissioni volontarie, circostanza ritenuta causalmente rilevante, in quanto le aveva sottratto la possibilità di essere sottoposta a ulteriori controlli durante i giorni successivi all’intervento.

Applicando l’art. 1227 c.c., il Tribunale quantificava il concorso colposo della danneggiata nella misura del 25%.

Per quanto concerne la liquidazione, la CTU aveva accertato postumi permanenti pari al 25%, consistenti principalmente nella perdita dell’utero e della capacità procreativa, oltre ad un periodo di invalidità temporanea assoluta e parziale.

Applicando le Tabelle di Milano e comprendendo sia il danno biologico sia la sofferenza soggettiva, il danno non patrimoniale veniva determinato in euro 135.003,00.

Detraendo il 25% imputabile al concorso della paziente, i giudici hanno quantificato il risarcimento finale in euro 101.252,25, cifra posta a carico delle due strutture sanitarie in ragione del 50% ciascuna.

Conclusioni

La pronuncia offre una significativa applicazione dei principi introdotti dalla Legge Gelli-Bianco, confermando la distinzione tra responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e responsabilità extracontrattuale del medico dipendente.

L’aspetto centrale della sentenza sta nell’individuazione del ritardo diagnostico e terapeutico quale causa dell’aggravamento delle condizioni della paziente e della conseguente perdita della capacità procreativa. In particolare, viene valorizzato il dovere delle strutture sanitarie di assicurare un costante monitoraggio clinico, ritenendo che l’omissione di adeguati controlli possa integrare una grave forma di inadempimento assistenziale.

Altresì, la pronuncia mette in luce come l’accertamento della responsabilità sanitaria debba fondarsi su una rigorosa verifica del nesso causale e del riparto degli oneri probatori, senza trascurare l’eventuale incidenza causale del comportamento del paziente. In questa prospettiva, la decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilevanza non soltanto all’errore medico, ma anche alle carenze organizzative e gestionali del percorso di cura.

Avv. Giusy Sgrò

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