Il Tribunale di Reggio Emilia ha chiarito che in materia di responsabilità civile per il contagio Covid-19 e il conseguente decesso di due anziani, il risarcimento richiesto dai congiunti non può essere riconosciuto in assenza della prova della qualità di eredi e parenti, dell’inadempimento specificamente imputato al convenuto e del nesso causale tra tale condotta e l’evento morte (Trib. Reggio Emilia, sent. n. 1021 del 03/12/2025).
La vicenda, il contagio da Covid-19 e il decesso
La figlia e la nipote di una coppia di anziani citavano in giudizio una cooperativa che forniva assistenza domiciliare agli anziani.
Secondo la loro ricostruzione, una lavoratrice della cooperativa si sarebbe recata presso l’abitazione dei coniugi nel marzo 2020 nonostante presentasse sintomi riconducibili a una possibile infezione da Covid-19.
Nei giorni successivi entrambi gli anziani si erano ammalati, risultando poi positivi al virus e decedendo dopo il ricovero ospedaliero.
Le attrici sostenevano che il contagio fosse avvenuto proprio attraverso il contatto con l’operatrice e che la cooperativa avesse omesso di adottare le necessarie misure di prevenzione previste dalla normativa emergenziale.
Le carenze evidenziate dal Tribunale
Il giudice rilevava che le attrici non avessero prodotto documentazione idonea a dimostrare formalmente il rapporto di parentela con i defunti.
L’omissione in questione veniva considerata sufficiente a far venir meno la prova della loro legittimazione ad agire.
Anche sotto il profilo del nesso causale erano emerse significative lacune.
Difatti, non era stato dimostrato né che l’operatrice indicata fosse effettivamente incaricata dalla cooperativa dell’assistenza ai coniugi, né che fosse affetta da Covid-19 nel periodo indicato.
Contrariamente, dalla documentazione prodotta era emerso che la lavoratrice avesse comunicato di essere indisposta a causa di una bronchite e che sarebbe stata sostituita da un’altra persona.
Per il Tribunale, tale elemento smentiva la ricostruzione proposta dalle attrici.
Un’ulteriore criticità veniva individuata nella genericità delle contestazioni rivolte alla cooperativa, in quanto le presunte violazioni degli obblighi di sicurezza erano state indicate in maniera astratta, senza specificare quali comportamenti concreti avrebbero causato il contagio.
Il principio giuridico
Il Tribunale affermava che chi richiede il risarcimento per la perdita di un familiare deve dimostrare innanzitutto il proprio rapporto di parentela e, se agisce anche in qualità di erede, la relativa legittimazione successoria.
Altresì, deve provare in maniera concreta la condotta contestata al convenuto, il collegamento causale tra tale comportamento e l’evento dannoso, nonché l’effettiva esistenza dei danni lamentati e i criteri utilizzati per quantificarli.
Nessun risarcimento riconosciuto
In virtù di ciò, il Tribunale rigettava integralmente la domanda di risarcimento proposta nei confronti della cooperativa.
Anche le richieste risarcitorie relative al danno da perdita del rapporto parentale e al danno trasmesso agli eredi venivano ritenute insufficientemente motivate.
Le attrici si erano, infatti, limitate a indicare gli importi richiesti senza fornire elementi utili a dimostrare l’esistenza e la quantificazione dei danni.
Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio cardine della responsabilità civile: il risarcimento non può fondarsi su mere supposizioni, per quanto plausibili o emotivamente coinvolgenti.
Anche in vicende drammatiche come quelle legate alla pandemia da Covid-19, il giudice è chiamato a verificare rigorosamente l’esistenza della legittimazione ad agire, della condotta colposa contestata e del nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato.
La pronuncia conferma che l’eccezionalità del contesto pandemico non attenua le regole sull’onere della prova.
Chi agisce in giudizio deve fornire elementi concreti e specifici a sostegno delle proprie pretese, in quanto il processo civile non può colmare con congetture le lacune probatorie delle parti.
In assenza di detta dimostrazione, anche una domanda risarcitoria fondata su eventi tragici è destinata a essere respinta.
Avv. Giusy Sgrò





