Amianto, Viminale responsabile per la morte del pompiere: danno parentale da liquidare a punti

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La Cassazione Lavoro conferma la responsabilità del Viminale ex art. 2087 c.c. per la morte del pompiere a causa di un mesotelioma letale contratto per l’esposizione all’amianto. La Suprema Corte dichiara in parte inammissibili e in parte infondati i primi quattro motivi di ricorso. Accolto, tuttavia, il ricorso sul quantum risarcitorio: per liquidare la perdita del familiare non basta il sistema “a forbice” delle vecchie tabelle e non opera il principio di non contestazione sui legami affettivi.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata il 22 giugno 2026 (R.G.N. 10141/2022), è tornata a pronunciarsi su due temi nevralgici del contenzioso giuslavoristico: la responsabilità datoriale per l’esposizione all’amianto (con specifico riferimento al Corpo dei Vigili del Fuoco) e i rigorosi criteri per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

L’esito del giudizio di legittimità è duplice: da un lato, gli Ermellini hanno confermato in toto la responsabilità del Ministero dell’Interno per il decesso del dipendente; dall’altro, hanno cassato la sentenza d’appello in merito alla quantificazione del risarcimento in favore dei figli della vittima, fissando importanti paletti in tema di onere della prova e utilizzo delle tabelle di liquidazione (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 22 giugno 2026, n. 21141).

I fatti: la morte del pompiere e la rivalsa degli eredi

La controversia nasce dalla tragica vicenda di un Vigile del Fuoco, in servizio dal 1965 al 1994, deceduto nel 2008 a causa di un mesotelioma pleurico. Gli eredi — la moglie S.G. e i figli L.E. e L.R. — avevano convenuto in giudizio il Ministero dell’Interno, ottenendo in primo e secondo grado (Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 232/2022, R.G.N. 986/2018) la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del rapporto parentale, causata dalla prolungata esposizione alle polveri di amianto durante le operazioni di soccorso (tra cui i sismi di Friuli e Irpinia, ma anche altri interventi su situazioni pericolose) e durante l’uso di dotazioni contaminate. Nelle more del giudizio di cassazione, la moglie S.G. è deceduta e i figli sono subentrati anche in qualità di eredi della madre.

Con i primi quattro motivi di ricorso, il Ministero ha tentato di smontare l’accertamento della colpa e del nesso causale, sostenendo l‘imprevedibilità (all’epoca dei fatti) della specifica patologia tumorale e l’assenza di norme specifiche a tutela dei pompieri contro l’amianto.

La Suprema Corte ha respinto fermamente queste tesi, articolando tuttavia la propria risposta su un doppio registro: in parte dichiarando i motivi inammissibili e in parte respingendoli nel merito.

La responsabilità del Ministero: l’art. 2087 c.c. non ammette sconti

Sotto il profilo dell’inammissibilità, la Cassazione ha rilevato che il Ministero, pur formalmente deducendo violazione di norme di diritto, aveva in realtà censurato direttamente la valutazione del materiale istruttorio operata dalla Corte territoriale — in particolare: la CTU espletata in primo grado, la valenza probatoria delle deposizioni testimoniali, l’idoneità degli elementi acquisiti a dimostrare la non esigibilità ex ante dei controlli. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è però istituzionalmente riservato al giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, nel cui ambito non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito (v. Cass. n. 32505/2023 e n. 10927/2024).

Nel merito, la Corte ha comunque ribadito un orientamento ormai granitico, richiamando una pluralità di precedenti conformi:

La prevedibilità del danno: per configurare la responsabilità ex art. 2087 c.c. non è necessario che il datore di lavoro potesse prevedere l’insorgenza dello specifico evento (il mesotelioma pleurico che ha portato alla morte del pompiere), essendo sufficiente la prevedibilità della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute (Cass. n. 4084/2025).

Obblighi di protezione preesistenti: anche prima delle normative specifiche sull’amianto (come il D.Lgs. 277/1991), il datore di lavoro era tenuto a rispettare le regole cautelari generali volte a proteggere i lavoratori dall’inalazione di polveri nocive di qualsiasi natura. In particolare, l’art. 21 del D.P.R. n. 303/1956 — volto a proteggere dall’inalazione di polveri di qualsiasi specie — si applica anche alle polveri di amianto (Cass. n. 4084/2025 e n. 34419/2024). L’utilizzo dell’amianto, del resto, era sottoposto a particolari cautele fin dal principio del secolo scorso (Cass. n. 24217/2017).

Onere probatorio del datore di lavoro e carenza di misure idonee

Onere probatorio del datore di lavoro: una volta accertata l’esposizione non occasionale all’agente patogeno, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso, a prescindere dall’acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione e specifica patologia (Cass. n. 20889/2018, n. 28458/2024, n. 26390/2024). In termini più generali, il requisito soggettivo della colpa è integrato dalla violazione delle regole cautelari evocate dall’art. 2087 c.c., fondate — se non sulla certezza scientifica — sulla probabilità o possibilità concreta e non ipotetica che la condotta determini l’evento (Cass. n. 5813/2019).

Carenza di misure idonee: l’istruttoria aveva drammaticamente confermato che i Vigili del Fuoco disponevano di protezioni del tutto inadeguate (solo due mascherine per equipaggio, peraltro non del tutto efficaci), tanto da dover fronteggiare l’inalazione di polveri “improvvisando” con stracci bagnati sul volto, nel totale silenzio informativo dell’Amministrazione sui rischi correlati.

La Corte ha inoltre esaminato — per escluderne la rilevanza — la questione del giudicato esterno sollevata dai controricorrenti, che nelle more del giudizio di cassazione avevano prodotto alcune decisioni del TAR Lombardia, del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, non più impugnabili, emesse in giudizi dagli stessi promossi contro il Ministero proprio sul nesso causale tra il servizio e la patologia. Pur escludendo che tali decisioni potessero configurare un giudicato esterno (essendo state emesse sulla base dei soli documenti e non anche a seguito di istruttoria testimoniale), la Cassazione le ha nondimeno valorizzate come elementi idonei a confortare, unitamente alle altre risultanze processuali, la sussistenza della colpa e del nesso causale.

Il ribaltamento sul danno parentale: stop al sistema “a forbice”

Il Ministero ha invece trovato accoglimento sul quinto motivo di ricorso, inerente la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale riconosciuto ai figli della vittima, maggiorenni e da tempo non più conviventi con il padre.

La Corte d’Appello aveva liquidato un importo “significativamente più elevato” rispetto al minimo tabellare basandosi su due assunti, entrambi censurati dalla Cassazione:

L’errata applicazione del principio di non contestazione: i giudici di merito avevano dato per provata la “particolare intensità” del legame familiare solo perché il Ministero non l’aveva esplicitamente contestata. La Cassazione ha chiarito che il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) opera esclusivamente in relazione alle circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l’uso dell’ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note. Esso resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescono dalla sfera di controllo dell’interessato, soprattutto quando non siano comuni alle parti ma propri di chi intende avvalersene (Cass. n. 762/2026). Un Ministero non può conoscere — e quindi non è tenuto a contestare specificamente — le intime dinamiche familiari di un proprio ex dipendente in pensione da decenni. Tali fatti vanno rigorosamente provati da chi ne chiede il risarcimento.

Il ricalcolo del danno ai familiari

L’obbligo del sistema a punti: la Corte ha bocciato l’uso di Tabelle basate su una mera “forbice” tra un valore minimo e uno massimo al quale apportare eventuali correttivi. Richiamando consolidati precedenti (Cass. n. 10579/2021 e n. 27693/2024), l’Ordinanza ribadisce che il danno parentale (artt. 1223 e 1226 c.c.) deve essere liquidato utilizzando un sistema a punti, che garantisca modularità basandosi su circostanze di fatto oggettive e indefettibili: età della vittima, età del superstite, grado di parentela e convivenza, con l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione.

La sentenza impugnata non si era attenuta a tali insegnamenti, avendo preso in considerazione solo la forbice tra il minimo e il massimo delle tabelle milanesi applicate (peraltro osservando, in modo ininfluente, che se fossero state utilizzate le Tabelle del Tribunale di Roma la liquidazione sarebbe stata ancora maggiore).

La causa è stata pertanto rinviata alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà ricalcolare il risarcimento attenendosi esclusivamente al sistema tabellare a punti, valutando le effettive prove fornite dai superstiti sull’intensità del legame perduto, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Sabrina Caporale

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