In tema di responsabilità medica, l’accertamento relativo all’interruzione del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l’esito infausto finale costituisce un accertamento in fatto. Come tale, se congruamente motivato dal giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità. Lo ha ribadito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso di un paziente che chiedeva il risarcimento per l’amputazione di un arto, avvenuta a distanza di nove anni dalle cure prestate dalla struttura convenuta (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza 21 giugno 2026, n. 21075).
Il caso clinico e le pronunce di merito
La complessa vicenda ha origine tra il 19 aprile 2004 e il 29 giugno 2006, quando P.M. si sottoponeva a prestazioni sanitarie presso l’Istituto Ortopedico R. (IOR) per l’impianto e il successivo espianto di una protesi al ginocchio. Nel 2015, a distanza di nove anni dall’interruzione del rapporto di cura, il paziente subiva l’amputazione della coscia sinistra a causa di un grave quadro infettivo.
Il Tribunale accertava una responsabilità dello IOR per il tardivo espianto della protesi e il tardivo reimpianto della nuova…





