Violenza sessuale su minore, sufficiente la dichiarazione della vittima: la perizia psicologica non è prova decisiva

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In materia di violenza sessuale su minore, la Corte di Cassazione chiarisce che la testimonianza della vittima, se ritenuta attendibile dai giudici di merito, può da sola fondare l’affermazione di responsabilità. La Terza Sezione Penale della Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ribadendo l’autonomia probatoria delle dichiarazioni della persona offesa nei reati a sfondo sessuale, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla mancata assunzione della perizia in appello e distinguendo il regime di ciascun motivo: non proponibile il primo, manifestamente infondati il secondo e il terzo, inammissibile il quarto (Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza 25 giugno 2026, n. 23512).

La violenza sessuale sulla minore e le sentenze di merito

La vicenda processuale trae origine dalla condanna a dodici anni di reclusione inflitta a D.C.G. per il reato di violenza sessuale su minore aggravata (artt. 609-bis e 609-ter nn. 1 e 5 c.p.) ai danni della nipote minorenne. La sentenza, emessa dal Tribunale di Napoli il 24 gennaio 2018, è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli il 12 settembre 2025.

L’impianto accusatorio si fondava sulle dichiarazioni rese dalla minore in audizione protetta — la quale aveva riferito di abusi reiterati avvenuti in ambito domestico e di un episodio specifico accertato presso il Bosco di Capodimonte — corroborate dagli esiti della visita ginecologica e dalle dichiarazioni della madre e della nonna, le quali, pur precisando di non aver mai assistito ad alcun approccio sessuale e di non aver nutrito sospetti, confermavano l’insofferenza mostrata dalla minore verso il nonno e la circostanza di perdite ematiche nelle parti intime.

Avverso la conferma in appello, la difesa di D.C.G. ha proposto ricorso per Cassazione articolando quattro motivi. Nell’udienza del 13 maggio 2026, il Procuratore Generale (Sostituto Luigi Giordano) ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; il difensore, avv. Vincenzo Di Vaio, ha insistito per l’accoglimento.

Le argomentazioni della Suprema Corte

Primo motivo: valutazione della prova e attendibilità della vittima — motivo non proponibile

Il ricorrente, sotto la formale denuncia di violazione dell’art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione, chiedeva sostanzialmente una rivisitazione delle risultanze processuali: contestava il giudizio di attendibilità della minore, deduceva discrasie nel suo narrato, invocava l’interrogatorio dell’imputato ex art. 513 c.p.p., lamentava che i familiari non si fossero accorti degli abusi e criticava la valutazione dei riscontri esterni.

La Cassazione ha qualificato il motivo come non proponibile in sede di legittimità, perché le doglianze — pur formalmente riferite a vizi riconducibili all’art. 606 c.p.p. — erano in realtà dirette a richiedere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni dei giudici di merito (Sez. U, n. 2110/1995, Fachini; Sez. U, n. 6402/1997, Dessimone; Sez. U, n. 24/1999, Spina). Anche dopo le modifiche dell’art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. introdotte dalla L. 46/2006, non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei gradi di merito (Sez. 6, n. 27429/2006; Sez. 5, n. 39048/2007; Sez. 6, n. 25255/2012).

In ogni caso, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva fornito motivazione logica e coerente, richiamando analiticamente le risultanze istruttorie: l’episodio del Bosco di Capodimonte, il fermo dell’imputato mentre cercava di allontanarsi con la minore, la descrizione degli abusi reiterati in ambito domestico (palpeggiamenti, strusciamenti, penetrazioni anali e vaginali), le minacce riferite dalla vittima.

Nel ribadire il principio per cui il giudice di merito può fondare il convincimento sulle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sottoposte a vaglio positivo di attendibilità e senza la necessità di applicare le regole di cui all’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. (Sez. U, n. 41461/2012; Sez. 2, n. 43278/2015), la Cassazione ha precisato che gli eventuali riscontri estrinseci — nella specie, la visita ginecologica e le dichiarazioni dei familiari — non devono risolversi in autonome prove del fatto né assistere ogni segmento della narrazione, essendo la loro funzione quella di asseverare in via generale la credibilità soggettiva del dichiarante (Sez. 5, n. 21135/2019).

Secondo motivo: mancata rinnovazione dell’istruttoria e perizia come “prova decisiva” — manifestamente infondato

La difesa lamentava la mancata rinnovazione del dibattimento per l’espletamento di una perizia sulle capacità cognitive e psico-affettive della minore, qualificandola come “prova decisiva” ex art. 606 lett. d) c.p.p.

La Cassazione ha dichiarato il motivo manifestamente infondato, articolando la risposta su tre livelli:

Natura eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello. La rinnovazione postula una deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado ed è ammessa solo quando appaia assolutamente indispensabile, cioè quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602/2016). Il giudice d’appello ha l’obbligo di disporla solo in caso di violazione del diritto alla prova non esercitato per forza maggiore, sopravvenienza della prova o irragionevole diniego in primo grado; in tutti gli altri casi è rimessa al suo potere discrezionale, e il rigetto può essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non abbisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 11907/2014; Sez. 4, n. 47095/2009). La Corte territoriale aveva correttamente evidenziato la completezza del quadro probatorio.

La perizia non è “prova decisiva”. Le Sezioni Unite (n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936) hanno affermato che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso ex art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p., perché la perizia è un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, mentre la norma richiama esclusivamente le prove a discarico che abbiano carattere di decisività.

Nesso tra perizia e attendibilità della minore. Anche a non voler considerare i due rilievi precedenti, la giurisprudenza consolidata esclude che il mancato espletamento della perizia sulla capacità a testimoniare determini l’inattendibilità della persona offesa: tale accertamento, seppure utile per minori di età assai ridotta (ipotesi non ricorrente nel caso di specie), non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (Sez. 3, n. 8541/2018; Sez. 3, n. 25800/2016; Sez. 3, n. 38211/2011; Sez. 3, n. 27742/2008).

Terzo motivo: diniego delle circostanze attenuanti generiche — manifestamente infondato

Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse confermato le statuizioni del primo giudice con motivazione generica.

La Cassazione ha dichiarato il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui l’applicazione delle attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi: richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego (Sez. 4, n. 32872/2022; Sez. 3, n. 35570/2017; Sez. 1, n. 46568/2017). L’obbligo di analitica motivazione riguarda la decisione di concederle, non quella opposta: è sufficiente che il giudice dia conto di aver ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive (Sez. 3, n. 44071/2014; Sez. 2, n. 38383/2009; Sez. 6, n. 42688/2008).

Quarto motivo: calcolo della pena per il concorso di aggravanti — inammissibile perché nuovo

La difesa deduceva per la prima volta in Cassazione che, all’epoca dei fatti, l’art. 609-ter c.p. prevedeva una pena autonoma per le ipotesi aggravate, sicché il concorso delle due aggravanti non avrebbe comportato un aumento autonomo della pena base.

La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la questione non aveva costituito oggetto dei motivi di appello (come risultava dal riepolgo contenuto nella sentenza impugnata). Secondo l’orientamento costante, la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione: non possono essere dedotte in Cassazione questioni sulle quali il giudice d’appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. U., 30/06/1999, Piepoli; Sez. 3, n. 16610/2017), salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado, ipotesi esclusa nel caso di specie (Sez. 2, n. 6131/2016).

L’esito del giudizio

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

La pronuncia consolida il rigoroso orientamento giurisprudenziale in materia di reati sessuali intrafamiliari, confermando che il valore probatorio del narrato della vittima — se assistito da valutazione di attendibilità logicamente motivata — è di per sé sufficiente a fondare la condanna, senza che il mancato esperimento di una perizia psicologica possa valere come vizio di “prova decisiva” deducibile in sede di legittimità.

Avv. Sabrina Caporale

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