Danno da intervento chirurgico, il giudice distingue tra patologia preesistente e colpa medica

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La Corte d’Appello di Roma ha precisato che in tema di responsabilità sanitaria, qualora il paziente sia già portatore di una patologia degenerativa incidente sulla sua integrità psicofisica, il risarcimento del danno da intervento chirurgico deve essere limitato al danno differenziale derivante dall’errore medico, da determinarsi mediante il confronto tra l’invalidità complessivamente residuata e quella che sarebbe comunque derivata dalla naturale evoluzione della patologia preesistente o dall’esito di un trattamento correttamente eseguito (Corte d’Appello di Roma, sent. n. 4998 del 11/06/2026).

La vicenda

Un paziente, affetto da una patologia spondilo-disco-artrosica cervicale plurisegmentaria, caratterizzata da fenomeni compressivi e da una sintomatologia dolorosa persistente da diversi anni, a causa di un aggravamento del quadro clinico, veniva sottoposto ad un intervento neurochirurgico di discectomia cervicale anteriore con posizionamento di cages intersomatiche.

Tuttavia, l’esito dell’intervento non si rivelava soddisfacente. Difatti, già dopo pochi giorni, si ripresentavano importanti sintomi dolorosi e gli esami strumentali evidenziavano anomalie riconducibili alla presenza di materiale discale residuo e alla progressiva dislocazione di una delle cages impiantate.

Per tale ragione, dopo qualche mese si rendeva necessario un secondo intervento chirurgico correttivo.

Nonostante il secondo intervento, il paziente sviluppava una sintomatologia neurologica permanente a carico dell’arto superiore destro, associata ad una sindrome dolorosa cronica che richiedeva nel tempo trattamenti specialistici e l’impianto di dispositivi per la terapia del dolore.

Ritenendo che detto peggioramento fosse riconducibile ad errori commessi dai sanitari nel corso del primo intervento, l’uomo conveniva in giudizio la struttura ospedaliera chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Il giudizio di primo grado

Nel corso del giudizio di primo grado assumevano una funzione cruciale gli accertamenti medico-legali già svolti in sede di accertamento tecnico preventivo e successivamente approfonditi mediante una nuova CTU.

Le risultanze peritali inducevano il primo giudice ad escludere profili di responsabilità con riferimento sia alla diagnosi sia all’indicazione chirurgica.

L’intervento era, infatti, ritenuto astrattamente corretto e giustificato dalle condizioni cliniche del paziente.

Gli elementi di criticità emergevano, invece, con riguardo alla concreta esecuzione della procedura operatoria.

Per il collegio peritale, il primo intervento non sarebbe stato eseguito secondo le regole dell’arte medica, in quanto caratterizzato da un’incompleta rimozione del materiale discale e dall’omesso impiego di adeguati sistemi di contenimento delle cages posizionate negli spazi intervertebrali.

Tali carenze tecniche avrebbero determinato la successiva mobilizzazione del presidio e la comparsa della sintomatologia neurologica che aveva reso necessario il secondo intervento.

Sulla base di dette conclusioni, il Tribunale accertava la responsabilità della struttura sanitaria e procedeva alla liquidazione del danno non patrimoniale, individuando nel 15% la quota di invalidità permanente differenziale riconducibile all’errore medico.

Altresì, i giudici riconoscevano riconosciuto un autonomo danno morale, mentre rigettavano la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa per insufficienza della prova.

Il ricorso in Appello della struttura sanitaria

L’azienda ospedaliera impugnava la decisione del Tribunale con due distinti motivi di gravame.

Con il primo motivo l’appellante contestava l’accertamento della responsabilità, sostenendo che il giudice di primo grado avesse aderito in maniera acritica alle conclusioni dei consulenti tecnici. Secondo la struttura sanitaria, la dislocazione della cage non sarebbe stata conseguenza di errori chirurgici, ma avrebbe potuto trovare spiegazione nella naturale evoluzione della patologia, nella condotta post-operatoria del paziente o nell’esecuzione di trattamenti fisioterapici inappropriati. Altresì, veniva censurata la valutazione riguardante la presenza di residui discali e osteofitari, ritenuti manifestazione della malattia degenerativa e non indice di un’incompleta esecuzione dell’intervento.

Con il secondo motivo la struttura lamentava la quantificazione del danno, sostenendo che i consulenti avessero sopravvalutato il ruolo eziologico dell’errore chirurgico e sottovalutato il peso della patologia preesistente.

In particolare, si evidenziava come il peggioramento delle condizioni cliniche verificatosi negli anni successivi dovesse essere attribuito principalmente all’evoluzione naturale della malattia degenerativa e non alle conseguenze del primo intervento.

Le osservazioni della Corte territoriale

La Corte d’Appello riteneva infondate entrambe le censure e confermava la decisione del giudice di prime cure.

I giudici d’Appello osservavano che non vi erano elementi documentali idonei a sostenere l’ipotesi di una responsabilità del paziente o di fattori esterni alternativi.

La ricostruzione causale proposta dai consulenti appariva, dunque, maggiormente coerente con la documentazione clinica e con la sequenza degli eventi successivi all’intervento.

Sotto il profilo del danno, la Corte territoriale condivideva il metodo seguito dal Tribunale, fondato sulla distinzione tra invalidità derivante dalla patologia preesistente e invalidità causalmente riconducibile all’errore medico.

Difatti, era stato accertato che il paziente presentava già prima dell’intervento una significativa compromissione funzionale causata dalla patologia degenerativa cervicale.

Dunque, l’errore sanitario non aveva determinato l’intera invalidità finale, bensì solo un aggravamento della situazione preesistente.

La pronuncia dei giudici d’Appello

La Corte territoriale richiamava espressamente l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando il paziente sia già portatore di una menomazione destinata ad incidere sul proprio stato di salute, il risarcimento deve essere limitato all’aggravamento concretamente prodotto dall’illecito sanitario.

Ciò comporta che la liquidazione non possa essere effettuata assumendo come parametro l’intera invalidità residuata all’esito della vicenda clinica, ma debba essere determinata sottraendo dall’invalidità complessiva quella che sarebbe comunque derivata dalla patologia di base.

I giudici di merito confermavano, dunque, il criterio seguito dal Tribunale, che aveva valorizzato le risultanze medico-legali convergenti emerse nel corso del giudizio e aveva individuato nel 15% la quota di invalidità permanente effettivamente imputabile alla condotta colposa dei sanitari.

Conclusioni

L’aspetto più rilevante della pronuncia sta nell’applicazione del principio del danno differenziale in presenza di una patologia preesistente avente natura concorrente e non meramente coesistente rispetto al danno finale.

La sentenza si inserisce nel consolidato orientamento che mira ad assicurare una riparazione integrale del danno effettivamente causato dall’illecito, evitando al tempo stesso che il sanitario o la struttura siano chiamati a rispondere di conseguenze riconducibili alla naturale evoluzione di patologie pregresse.

Sotto tale aspetto, la pronuncia rappresenta una significativa applicazione dei principi in materia di causalità civile e di liquidazione del danno alla persona nell’ambito della responsabilità sanitaria.

Avv. Giusy Sgrò

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