Il Tribunale di Messina ha di recente precisato che pur non spettando al dirigente medico una retribuzione aggiuntiva per il lavoro straordinario in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, il datore di lavoro risponde ex art. 2087 c.c. quando impone o tollera modalità di lavoro irragionevoli, con turni oltre i limiti e sistematico superamento dei limiti di orario e mancata fruizione delle ferie. Inoltre, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è dovuta quando il datore di lavoro non dimostri di aver posto il dipendente nelle condizioni effettive di fruirne (Trib. Messina, sent. n. 1490 del 22/07/2026).
Il ricorso introduttivo
Il giudizio prendeva avvio con ricorso depositato il 19 giugno 2019, attraverso il quale un dirigente medico deduceva di aver prestato attività lavorativa ben oltre i limiti contrattuali e normativi, con turni oltre i limiti accumulando un rilevante monte ore eccedente e un elevato numero di ferie non godute.
Il ricorrente domandava:
- l’accertamento dell’illegittimità della condotta datoriale;
- il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
- la monetizzazione delle ferie maturate e non fruite;
- la cessazione delle violazioni denunciate.
La costituzione di parte resistente
Nel costituirsi in giudizio, l’Azienda sanitaria contestava l’assenza di prova delle ore di lavoro eccedenti, sottolineando che lo straordinario avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato e sostenendo che la retribuzione di risultato remunerasse comunque l’attività resa oltre l’orario ordinario.
Altresì, eccepiva il diritto alla monetizzazione delle ferie, rilevando che il rapporto lavorativo fosse ancora in essere.
Il secondo giudizio e la riunione dei giudizi
Successivamente il lavoratore proponeva un secondo ricorso, con cui chiedeva il riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ulteriori ferie non godute maturate tra il 2019 e il 2021, nonché il risarcimento dei relativi danni.
Anche in detto procedimento la resistente domandava il rigetto delle domande.
Il Tribunale disponeva la riunione delle due cause, ritenendole connesse sotto il profilo soggettivo e oggettivo.
La decisione del Tribunale
All’esito dell’istruttoria,il giudice riteneva dimostrati il sistematico ricorso a turni oltre i limiti, la cronica carenza di organico e l’impossibilità per il ricorrente di fruire delle ferie per necessità di servizio.
In virtù di ciò, il Tribunale accoglieva le domande, condannando l’Azienda al risarcimento del danno, liquidato nella misura del 10% della retribuzione globale di fatto percepita dal gennaio 2014 al 31 gennaio 2021, nonché al pagamento dell’indennità sostitutiva per 315 giorni di ferie non godute, pari a 72.087,00 euro, oltre interessi. Le spese di lite venivano compensate per un terzo e poste, per la restante parte, a carico della resistente.
Conclusioni
La sentenza è di particolare interesse, in quanto supera una lettura meramente retributiva della prestazione del dirigente medico, distinguendo nettamente fra l’assenza del diritto al compenso per il lavoro straordinario, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione, e la diversa responsabilità datoriale derivante dall’organizzazione del lavoro in violazione dell’art. 2087 c.c.
Particolare importanza assume anche l’accertamento della cronica carenza di organico quale causa strutturale del sistematico superamento dei limiti di orario e della mancata fruizione delle ferie. Difatti, il giudice siciliano valorizza gli elementi istruttori per affermare che il sacrificio del diritto al riposo non può essere giustificato da esigenze organizzative permanenti dell’Azienda.
Infine, la decisione conferma il principio giuridico secondo cui l’indennità sostitutiva delle ferie non godute non può essere negata per il solo fatto che il rapporto sia proseguito, ove il datore di lavoro non provi di aver posto il lavoratore nelle condizioni di esercitare concretamente il suo diritto alle ferie.
Avv. Giusy Sgrò





