Caduta su una scalinata pubblica, il Comune deve risarcire anche se il pedone è distratto

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La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui, in materia di danni causati da beni pubblici in custodia, l’ente proprietario risponde dei pregiudizi subiti dall’utente quando non dimostri il caso fortuito. La condotta distratta del pedone può incidere sul risarcimento solo se assume un’effettiva rilevanza causale, ma non è sufficiente, da sola, a escludere la responsabilità del Comune quando la caduta è avvenuta su una scalinata pubblica (Cass. Civ., ord. n. 19296 del 11/06/2026).

La caduta su unascalinata e la richiesta di risarcimento del danno

I fatti di causa prendevano le mosse dalla caduta di un pedone lungo una scalinata pubblica, che aveva causato lesioni personali e conseguenti danni risarcibili.

Il danneggiato adiva le vie legali nei confronti del Comune, quale ente custode della struttura, domandando il ristoro dei danni subiti a causa delle condizioni della scalinata. La domanda risarcitoria si fondava sulla responsabilità da cosa in custodia prevista dall’art. 2051 c.c.,secondo cui il custode risponde dei danni cagionati dal bene salvo che provi l’esistenza del caso fortuito.

Il Comune contestava la propria responsabilità sostenendo che la caduta fosse riconducibile alla condotta imprudente del pedone, il quale avrebbe potuto accorgersi del pericolo presente sul percorso.

Il giudizio e la valutazione della condotta del danneggiato

Nel corso del giudizio veniva in luce che la mera disattenzione del danneggiato non poteva essere ritenuta un fattore sufficiente per interrompere il rapporto di causalità fra la situazione della scalinata e l’evento dannoso.

Difatti, la Suprema Corte specificava che il comportamento del danneggiato deve essere valutato in concreto e può escludere il risarcimento soltanto quando sia imprevedibile, anomalo e tale da costituire la vera causa dell’incidente. Pertanto, non è sufficiente che il pericolo fosse astrattamente visibile o evitabile: il custode è tenuto a dimostrare che la condotta della vittima abbia avuto un ruolo determinante nella produzione del danno. Senza detta dimostrazione, permane la responsabilità dell’ente pubblico e il relativo obbligo di risarcire il danno.

La decisione della Cassazione

I giudici di legittimità confermavano che il diritto al risarcimento del pedone non viene meno per una semplice mancanza di attenzione, in quanto la normale prudenza richiesta all’utente non elimina gli obblighi di manutenzione e controllo gravanti sul Comune.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha infatti natura oggettiva: spetta al danneggiato dimostrare il nesso tra la cosa custodita e il danno subito, mentre il custode deve provare il caso fortuito. La decisione rafforza quindi il principio secondo cui gli enti pubblici devono garantire condizioni di sicurezza adeguate negli spazi destinati alla collettività e, in caso contrario, sono tenuti a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’evento lesivo.

Conclusioni

La pronuncia offre l’occasione per ribadire che il risarcimento del danno da cosa in custodia non può essere negato sulla base di una presunzione di imprudenza del danneggiato. Se si opinasse diversamente, si finirebbe per trasferire sul cittadino il rischio conseguente alla cattiva manutenzione dei beni pubblici, in contrasto con la funzione dell’art. 2051 c.c.

Il Tribunale Supremo richiama implicitamente i giudici di merito a evitare automatismi: la visibilità del pericolo o una generica distrazione del pedone non sono elementi di per sé decisivi, ma devono essere valutati alla luce delle concrete circostanze del caso per verificare se abbiano realmente inciso sulla produzione dell’evento. Solo una condotta eccezionale e imprevedibile del danneggiato può integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità del custode.

Avv. Giusy Sgrò

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