Infortunio nel percorso da-per luogo di lavoro e copertura assicurativa

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La copertura assicurativa dell’infortunio sul lavoro in un caso di respingimento della domanda per la rendita ai superstiti (Cassazione civile, sez. lav., 25/09/2023, n.27290).

La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda finalizzata all’ottenimento della rendita ai superstiti ed escludeva che la vicenda rientrasse nel perimetro di copertura assicurativa.

I fatti

Il lavoratore, dipendente di un Istituto Universitario, il giorno dell’infortunio sul lavoro, in realtà abbandonava il posto di lavoro anticipatamente con la propria autovettura di cui usufruiva per recarsi quotidianamente al lavoro dalla propria abitazione. Il sinistro si verificava in conseguenza di una brusca manovra di sterzata verso la corsia opposta, per motivi non accertati, così che il lavoratore impattava con un autoarticolato proveniente dall’opposto senso di marcia. L’assenza di tracce sul manto stradale e la rilevata moderata velocità lasciavano ipotizzare che il de cuius fosse stato colto da un improvviso malore o da una distrazione.

I Giudici di secondo grado accertavano, altresì, che il lavoratore, prima di lasciare il luogo lavorativo, manifestava la volontà di allontanarsi a causa di una forte emicrania e generalizzato stato di malessere. Ebbene, la circostanza che il lavoratore in stato di malessere, e senza autorizzazione datoriale, si metteva alla guida della autovettura, configurava comportamento idoneo ad elidere il necessario rapporto tra evento e attività lavorativa.

Il ricorso in Cassazione

I congiunti del lavoratore impugnano la decisione in Cassazione, ove resiste l’INAIL. Per quanto qui di interesse, tra gli altri, viene dedotta violazione di legge per avere la Corte territoriale escluso l’evento concreto della copertura assicurativa.

Gli Ermellini rammentano che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, detta la norma fondamentale della materia, secondo la quale l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in “occasione di lavoro”, e il comma aggiuntivo dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, alle condizioni specificamente previste, assimila, alla esecuzione della prestazione, gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro (cd. infortunio in itinere); non incide, però, sul requisito dell’occasione di lavoro, da riferire, in tal caso, al nesso con la necessità degli spostamenti e dei percorsi.

Ciò ribadito, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l’assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni, oppure nel percorso da-per luogo di lavoro, ma è necessario che tale causa sia connessa all’attività lavorativa, cioè che sia inerente a tale attività o sia, almeno, cagionata dall’attività.

Basandosi su tali principi, del tutto pacifici, è corretto quanto deciso dalla Corte d’Appello riguardo l’aggravamento del rischio imputabile al lavoratore nel dedotto infortunio sul lavoro. Sono stati, difatti, correttamente apprezzati gli elementi di causa, l’evento controverso frutto di un  aggravamento del rischio, determinato da una condotta irresponsabile del lavoratore che, in precarie condizioni di salute, si poneva alla guida dell’automobile, sottraendosi anche al controllo datoriale.

In altri termini, l’infortunio, sebbene sorto in itinere, non è avvenuto in condizioni da ritenersi necessitate, ai sensi e per gli effetti della disciplina che giustifica la protezione assicurativa.

Per tali ragioni il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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