Il Tribunale di Catania ha recentemente chiarito che in materia di responsabilità sanitaria da ritardo diagnostico, la struttura sanitaria risponde solo quando sia dimostrato che, alla luce delle conoscenze scientifiche e delle condizioni cliniche concretamente riscontrabili al momento della prestazione, i sanitari avrebbero dovuto eseguire gli approfondimenti diagnostici omessi. Non è sufficiente accertare ex post che un esame anticipato avrebbe consentito una diagnosi precoce, essendo necessario dimostrare che tale esame fosse già doveroso secondo le leges artis e che la sua omissione sia causalmente collegata al danno (Trib. Catania, sent. n. 3092 del 24/06/2026).
I fatti di causa
La vicenda traeva origine dall’azione risarcitoria promossa dai genitori di una minore, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale, nei confronti di un’Azienda ospedaliera.
Gli attori lamentavano un ritardo diagnostico nell’individuazione di una cisti aracnoidea soprasellare che, a loro dire, avrebbe determinato una grave compromissione del nervo ottico e conseguenti danni permanenti.
Secondo la prospettazione attorea, i sanitari avrebbero dovuto disporre tempestivamente una risonanza magnetica encefalica già nel corso dei controlli endocrinologici effettuati negli anni precedenti alla comparsa della sintomatologia neurologica.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute contestando la fondatezza della domanda.
Il rigetto dell’eccezione di prescrizione
L’ASP veniva estromessa dal giudizio con sentenza non definitiva per difetto di legittimazione passiva, mentre l’Azienda ospedaliera eccepiva l’insussistenza di qualsivoglia profilo di colpa, evidenziando come gli accertamenti fossero stati eseguiti secondo le linee guida e come non sussistessero, fino al marzo 2015, elementi clinici tali da imporre un approfondimento neuroradiologico urgente.
Veniva, inoltre, sollevata l’eccezione di prescrizione delle domande risarcitorie formulate dai congiunti iure proprio.
Il Tribunale rigettava preliminarmente l’eccezione di prescrizione. I giudici ritenevano che la piena consapevolezza del danno fosse maturata solo al momento della diagnosi definitiva e che la prescrizione fosse stata validamente interrotta dalle richieste risarcitorie formulate dagli attori.
Le risultanze della CTU
Poiché veniva disposta consulenza tecnica d’ufficio, il collegio peritale ricostruiva la vicenda clinica evidenziando che, durante il periodo di presa in carico della paziente presso l’Unità Operativa di Endocrinologia pediatrica, non erano presenti segni neurologici, sintomi di ipertensione endocranica né altri indicatori che, secondo le linee guida vigenti, imponessero l’esecuzione urgente della risonanza magnetica.
Altresì, la CTU accertava che i medici aveano sottoposto la paziente a controlli clinici e laboratoristici appropriati e che avevano programmato la stessa RM encefalica nell’ambito del successivo follow-up. Veniva, dunque, esclusa qualsiasi omissione diagnostica imputabile ai sanitari.
La pronuncia del Tribunale
Il Tribunale di Catania rigettava integralmente la domanda risarcitoria, ritenendo insussistenti i presupposti della responsabilità sanitaria in capo all’Azienda ospedaliera convenuta.
Facendo proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, il giudice accertava che l’iter diagnostico seguito dai sanitari risultasse conforme alle leges artis e alle linee guida vigenti, non essendo presenti, fino alla comparsa della sintomatologia neurologica nel marzo 2015, elementi clinici tali da imporre l’esecuzione anticipata di una risonanza magnetica encefalica.
Secondo il giudice siciliano, in materia di responsabilità sanitaria da ritardo diagnostico, la valutazione della condotta del medico deve essere compiuta secondo un giudizio ex ante, avuto riguardo alle conoscenze scientifiche e ai dati clinici concretamente disponibili al momento della prestazione, non potendo la responsabilità essere affermata sulla base della sola constatazione ex post che un accertamento anticipato avrebbe consentito una diagnosi più tempestiva. Conseguentemente, il paziente è tenuto a dimostrare non solo l’esistenza del danno, ma anche che l’esame omesso fosse, in quel preciso contesto clinico, doveroso secondo le leges artis e che la sua omissione sia stata causalmente determinante rispetto all’evento lesivo.
Conclusioni
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento che esclude ogni forma di responsabilità sanitaria fondata sul solo esito sfavorevole della prestazione medica. Il giudice ribadisce che il ritardo diagnostico assume rilevanza risarcitoria solo ove sia dimostrato che, al momento della prestazione, l’approfondimento diagnostico omesso fosse concretamente imposto dalle leges artis e che la sua tempestiva esecuzione avrebbe, secondo il criterio del “più probabile che non”, evitato o significativamente ridotto il danno.
La sentenza valorizza, inoltre, il ruolo centrale della consulenza tecnica d’ufficio nell’accertamento della colpa professionale e del nesso eziologico, confermando come il giudizio sulla condotta sanitaria debba essere formulato secondo una rigorosa prospettiva ex ante, senza lasciarsi condizionare dalle conoscenze acquisite successivamente all’evoluzione della vicenda clinica.
Avv. Giusy Sgrò





