L’assicurazione sostiene che il sinistro non sarebbe risarcibile in quanto avvenuto in un’area non addetta alla pubblica circolazione, in particolare adibita allo scarico di materiali (Cassazione Civile, sez. III, 27/03/2024, n.8244).

La vicenda

La società E., proprietaria di un autocarro, adisce il Tribunale di Trieste esponendo che il 4/1/2012 il suddetto mezzo veniva urtato e danneggiato mentre si trovava nel piazzale antistante la propria sede societaria e adibito allo scarico di materiali.

Il Tribunale di Trieste (sent. 8/1/2018 n.8) accoglieva la domanda. La sentenza viene appellata dalla Allianz assicurazioni e la Corte di Trieste accoglie il gravame (senza distinguere tra responsabile ed assicuratore) e rigetta la domanda risarcitoria della proprietaria del camion danneggiato.

Il ricorso in Cassazione

La questione viene posta al vaglio della Cassazione e la proprietaria del camion sostiene, da un lato, che il luogo del sinistro, alla luce del diritto comunitario, è irrilevante per escludere l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore responsabile; e dall’altro che in ogni caso la limitazione dell’azione diretta ai soli casi di danni provocati da sinistri avvenuti su aree pubbliche si applica solo all’azione diretta prevista dall‘art. 144 cod. ass. (ovvero l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile), ma non all’azione diretta prevista dall‘art. 149 cod. ass..

Le censure sono fondate alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite, secondo cui l’art. 122 cod. ass. deve essere interpretato in modo conforme al diritto comunitario, con la conseguenza che “per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”. (Sez. Unite, Sentenza n. 21983 del 30/07/2021).

Inoltre, reputa opportuno la Corte aggiungere che l’art. 122 cod. ass. è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni: quella diretta contro l’assicuratore del responsabile (art. 144 cod. ass.); l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato (art. 149 cod. ass.); l’azione nei confronti dell’UCI (art. 126 cod. ass.); l’azione contro l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia (art. 283 cod. ass.); l’azione contro il commissario liquidatore dell’impresa in l.c.a. che sia stato autorizzato a liquidare i sinistri (art. 294 cod. ass.).

Non si tratta di un’azione contrattuale

L’azione accordata al danneggiato contro il proprio assicuratore, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., non è un’azione contrattuale, in quanto l’esistenza di un contratto assicurativo è solo il presupposto legittimante di quella domanda, ma non la fonte del diritto fatto valere.

Il sistema risarcitorio costruito dall’art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, ribadisce la Suprema Corte, “si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo”, e dunque l’azione promossa dal danneggiato contro il proprio assicuratore è la stessa azione prevista dall’art. 144 cod. ass., alla quale la legge assegna un diverso debitore.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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