Il paziente censura l’attività del medico di pronto soccorso che, nel corso della sutura di una ferita, non si sarebbe accorto della lesione del nervo ulnare. Tuttavia, non c’è efficienza eziologica e i Giudici rigettano la pretesa risarcitoria (Cassazione Civile, sez. III, 28/03/2024, n.8384).

La vicenda

Il Tribunale di Vibo Valentia, previa CTU medico-legale, rigettava la domanda proposta dal paziente volta al riconoscimento della responsabilità professionale del medico di pronto soccorso che avrebbe omesso di diagnosticare la lesione del nervo ulnare. Detta decisione veniva confermata anche dalla Corte di Appello.

Il Giudice di secondo grado dava atto della CTU e osservava: “il ritardo diagnostico della lesione del nervo ulnare accertato non avrebbe avuto efficienza eziologica sul determinismo degli eventi relativi al decorso post-traumatico del paziente e dei suoi esiti, atteso che anche una eventuale tempestiva individuazione della stessa non avrebbe evitato la sottoposizione del paziente ad intervento chirurgico riparatorio di innesto nervoso, in quanto previsto come unica e necessaria modalità di trattamento di detta alterazione anatomica, né avrebbe altrimenti comportato una esecuzione in tempi più precoci di quelli in cui venne poi concretamente effettuato ovvero con applicazione di diverse tecniche o secondo modalità meno ampie e invasive, con conseguente inidoneità di esso sia a causare un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, sia a comprometterne le possibilità di guarigione“.

Il paziente, osservava sempre il Giudice di Appello, rimasto vittima di ferita da taglio al polso, quand’anche fosse stato messo a conoscenza sin da subito della lesione al nervo da essa provocata, non avrebbe potuto fare altro che attendere i tempi prescritti per sottoporsi al trattamento chirurgico non altrimenti evitabile di innesto nervoso, poi effettivamente eseguito in epoca e con modalità del tutto consone, senza che ciò avesse influito sulla situazione clinica determinandone l’aggravamento, ovvero sulle possibilità di completa riuscita dell’intervento riparatore.

Il ricorso in Cassazione

La vittima ritiene che il Giudice di merito abbia aderito in maniera acritica alla CTU e sottopone il caso alla Corte di Cassazione. Secondo la tesi del paziente, il CTU, riferendosi esclusivamente alla consulenza disposta dal P.M. nel procedimento penale (definito con l’archiviazione), avrebbe omesso di evidenziare che nel caso di lacerazione l’intervento chirurgico deve essere immediato e che immotivatamente è stata disattesa l’istanza di rinnovazione di CTU. Aggiunge che l’accesso ad un trattamento di intervento chirurgico immediato di sutura dei due monconi avrebbe consentito di evitare le inutili sofferenze e soprattutto un ulteriore e postumo intervento chirurgico con degenza in ospedale di 7 giorni ed espianto di tessuto nervoso da altra sede anatomica.

Le censure non rispettano il paradigma del ricorso per Cassazione, in quanto vertono sulla confutazione del giudizio di fatto, che è riservato al Giudice del merito e, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità. Rientra pacificamente nel potere discrezionale del Giudice di merito accogliere, o rigettare, l’istanza di rinnovo della CTU.

Il diniego al rinnovo della CTU, ad ogni modo, può essere censurato in Cassazione quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal Giudice, con motivazione immune da vizi.

Avv. Emanuela Foligno

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