L’assicurazione del veicolo trasportante deve risarcire il terzo trasportato a prescindere dalla responsabilità (Tribunale Sassari, Sentenza n. 1120/2023 pubblicata il 06/11/2023).

Il trasportato citava a giudizio l’Assicurazione del veicolo sul quale si trovava a bordo premettendo che in data 21/3/2021 si trovava coinvolta in un sinistro stradale riportando lesioni fisiche.

L’Assicurazione contestava il quantum debeatur e precisava di avere offerto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno, in quanto terza trasportata, la somma di €2.244.

L’art 141 CDA

Preliminarmente il Tribunale dà atto che la fattispecie rientra nella previsione dallart. 141 C.d.A. secondo cui il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito, direttamente alla Compagnia Assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

La richiamata norma comporta che il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento delle lesioni, non deve provare la colpa e può agire nei confronti della Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava, prescindendo dalla dinamica del sinistro, dalla responsabilità e dall’accertamento delle cause del sinistro.

Può dirsi che il terzo trasportato che agisce per il risarcimento del danno ha un onere della prova semplificato, ovverosia: dovrà solo provare che era a bordo del veicolo e di aver subito dei danni.

La ratio della norma è quella di tutelare il terzo trasportato, quale soggetto debole, con l’applicazione del principio solidaristico secondo cui il trasportato – che abbia subito danni nel sinistro – ha diritto, prima di tutto, ad essere risarcito. Si tratta di un principio espresso anche dalla Corte di Giustizia Europea nelle sue decisioni nonché dalla giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass., 16181/2015 con ampia motivazione).

Il risarcimento danni

Detto ciò, la CTU Medico-Legale, che il Tribunale condivide, ha rilevato che l’attore si recava nell’immediatezza del sinistro stradale, in Pronto Soccorso ove veniva diagnosticato “Distorsione Cervicolombare. Lesione traumatica incisivi 11-21-22”, e che l’evento aveva comportato esiti permanenti alla integrità fisica nella misura del 3%, esiti temporanei al 75% per 15 giorni e esiti temporanei al 50% per 20 giorni. La lesione traumatica agli incisivi 11-21-22 ha comportato un esborso di spese di €4.798, spese documentate e ritenute congrue.
Il CTU, inoltre, ha valutato il fatto che gli interventi all’apparato dentario avrebbero comportato un loro rifacimento nel corso degli anni, il cui costo è stato determinato in €12.000.

In applicazione delle tabelle di Milano viene calcolata la somma di €3.197,17; a titolo di inabilità temporanea al 75% per 15 giorni, la somma di €616,50 a titolo di inabilità temporanea al 50% per 20 giorni,  la somma di €548, quindi complessivamente la somma di €4.361,67, oltre al danno futuro per €12.000 e all’esborso per spese mediche documentate di €4.798,00, il tutto complessivamente per euro 21.159,67.

OSSERVAZIONI

La decisione a commento appare un po’ carente nella motivazione riguardante l’utilizzo, o meno, da parte del trasportato della cintura di sicurezza, considerate le lesioni dentarie subite.

Per il resto, invece, è da ritenersi pregevole il richiamo alla ratio delle norme a tutela del terzo trasportato e a quelle sugli interessi compensativi.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Art. 141 CdA al vaglio delle Sezioni Unite che chiariscono l'applicazione

Le Sezioni Unite fanno chiarezza sull’art. 141 C.d.A.

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui