Plurime emorragie inadeguatamente trattate (Tribunale Potenza, Sentenza n. 1467/2023 del 15/11/2023).
Gli attori espongono:
- il 19.09.2010, la paziente di anni 78 e affetta da carcinoma all’esofago, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale a causa di un episodio di emorragia dalla bocca e veniva accolta con codice verde e diagnosi di episodio di ematemesi in paziente con carcinoma esofageo, con assenza di melena. La paziente appariva ai sanitari in condizioni cliniche non gravi, con profilo emodinamico stabile e senza melena e, sempre in PS, venivano eseguite indagini di laboratorio, ECG, nonché consulenza chirurgica che poneva indicazione di EGDS, e che solo alle ore 12,18 si procedeva al trasferimento della paziente nel reparto, (ritenuto improprio), di geriatria dove rimaneva senza sussidio terapeutico fino alle 20.30;
- la paziente presentava un malessere generale ignorato dai sanitari, nonostante un successivo peggioramento delle condizioni generali e la riscontrata presenza, da parte dei familiari, di grumi di sangue nelle feci;
- solo dopo le ore 20.00, all’esito di una importante emorragia dalla cavità orale, dal naso e dalle vie urinarie, lo specialista, nel praticare la gastroscopia, non riusciva a superare il primo tratto con la sonda in quanto i grumi di sangue interessavano ormai l’esofago; venivano praticate le manovre di rianimazione nel reparto di geriatria, le quali però non offrivano alcun esito, sicché, alle ore 22.00 avveniva il decesso.
In sostanza gli attori contestano l’omessa EGDS di urgenza allorquando la paziente si trovava in condizioni cliniche stabili e inadeguato ricovero in reparto di geriatria.
La Consulenza Tecnica d’Ufficio
Il CTU, pur evidenziando ritenuti profili di non corrispondenza dell’operato medico alle leges artis (e, dunque, profili di colpevolezza del personale sanitario), ha concluso che “la condotta non conforme alla leges artis, non può essere ritenuta responsabile del decesso della paziente”… ma “vi fu una minima perdita di chance di sopravvivenza, non valutabile in termini percentuali”. A tale convincimento il CTU è pervenuto valutando la neoplasia da cui era affetta la paziente (Carcinoma esofageo a cellule squamose non resecabili, nonché della sede interessata dalla patologia neoplastica ovvero il terzo superiore dell’esofago), la quale fu definita inoperabile verosimilmente in considerazione della sua estensione e localizzazione. Ebbene, in tali casi di recidiva dopo chirurgia e/o chemioradioterapia, come quello in parola, “l’unico trattamento possibile è la terapia palliativa”, e che un “riscontro precoce di recidive locali o di metastasi a distanza è di poco valore essendo difficile una terapia di salvataggio”.
Non c’è nesso eziologico
Pertanto, il Tribunale ritiene che l’operato dei sanitari non abbia significativamente inciso, in chiave eziologica, sul decesso della paziente, la quale, in ragione di pregressa patologia in fase terminale e con prognosi altamente sfavorevole, sarebbe deceduta anche laddove fossero state rispettate tutte le indicazioni sanitarie che il caso concreto avrebbe suggerito, essendosi, al più, concretizzata una minima chance di sopravvivenza, di tale portata da non essere valutabile in termini percentuali.
Il Giudice sottolinea che andava dimostrata sul piano causale, non la compressione di una chance di sopravvivenza, quanto piuttosto la prova che, secondo la logica del più probabile che non, la morte non si sarebbe avverata (o, comunque, si sarebbe avverata in condizioni o in tempi diversi). E in tale ottica, la “minima perdita di chance di sopravvivenza”, valutata dal CTU, non è idonea a fondare un nesso eziologico utile a sorreggere la pretesa azionata.
La domanda degli attori viene respinta.
Avv. Emanuela Foligno