Infortunio in itinere del Medico dell’ASL durante l’attività domiciliare (Cassazione civile, sez. lav., 24/11/2023, n.32735).

La vicenda giudiziaria

La Corte d’Appello di Salerno accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’ASL Salerno e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannava l’appellante al pagamento in favore del Medico specialista ambulatoriale della somma complessiva in €392,17, a titolo di ulteriore danno per l’infortunio in itinere occorsogli allorché, quale trasportato su auto aziendale, era di ritorno da una visita domiciliare.

La Corte d’Appello accertava l’inadempienza dell’ASL nella stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni per il personale sanitario addetto alle attività domiciliari, sicché restava direttamente obbligata a risarcire il complessivo danno patito dal Medico a seguito dell’incidente stradale. Nello specifico, rimarcando che i medici specialisti ambulatoriali non avevano alcuna copertura INAIL, il Medico aveva percepito dall’assicurazione dell’auto aziendale solo l’importo di €2.400,00 (indennizzo che andava, comunque, detratto da quello complessivo a lui dovuto).

La liquidazione dei danni

Sulla liquidazione dei danni, i Giudici di Appello consideravano fondate le deduzioni dell’ASL circa l’utilizzo obbligatorio delle Tabelle milanesi. Tenuto conto di un danno permanente del 2%, per come documentato in atti e dell’età del danneggiato al momento dell’incidente, con le Tabelle di Milano dell’anno 2014 si perveniva a quantificare l’intero risarcimento in €2.250,00 cui andava aggiunto l’importo di €542,29 per i sette giorni di invalidità totale accertata e ridotta al 50%, per un totale di €2792,17, ben inferiore a quello (Euro 21.200,56) liquidato dal primo giudice la cui sentenza andava, dunque, riformata.

Avverso tale decisione il Medico ricorre in Cassazione

Con una prima censura deduce che erroneamente la sentenza, non qualificando la domanda risarcitoria come da inadempimento di obbligo contrattuale, aveva liquidato il danno al 2% di IP sulla base delle tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano anziché dei massimali di polizza dell’art. 41 dell’accordo collettivo nazionale, non avvedendosi in tal guisa che il massimale stabilito dall’ACN per l’invalidità permanente totale costituiva, altresì, la base per liquidare il danno per invalidità permanente parziale derivante da infortunio, in misura proporzionale alla percentuale dell’invalidità.

Muovendo dal principio di diritto secondo cui “Gli importi dei massimali delle polizze per la copertura assicurativa dei medici specialisti ambulatoriali stipulate dalle aziende sanitarie locali in adempimento degli obblighi previsti nei decreti presidenziali che recepiscono gli accordi collettivi nazionali – copertura comprensiva anche del rischio da infortunio “in itinere” per i servizi prestati in un comune diverso da quello di residenza – costituiscono anche la base per liquidare il danno da invalidità, permanente e temporanea, parziale e totale, liquidazione che deve avvenire sulla base di detti massimali in misura proporzionale alla percentuale dell’invalidità, e non in applicazione degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale“, viene esaminata la questione se possa, o meno, desumersi dal massimale di polizza, come previsto, anche il criterio proporzionale di calcolo per l’invalidità permanente parziale.

Stante la rilevanza della questione, la Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Avv. Emanuela Foligno

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