Veicolo sconosciuto e non identificato provoca tamponamento del motociclo e gravi lesioni personali al conducente (Cassazione civile, sez. III, 15/11/2023, n.31787).

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla domanda del motociclista volta ad ottenere dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada il risarcimento del danno conseguente ad un tamponamento da parte di una autovettura rimasta ignota, all’esito di una CTU medico-legale, di due CTU, sulla dinamica del sinistro e sulla base di testimonianze raccolte in giudizio, accoglieva la domanda ritenendo la responsabilità del veicolo ignoto e condannando l’impresa designata dal Fondo al pagamento.

L’Assicurazione designata per il Fondo propone gravame e la Corte di Appello di Napoli rigettava integralmente la domanda del danneggiato.

In particolare, i Giudici di appello deducevano:

  • il motociclista al momento della denuncia contro ignoti, presentata ai Carabinieri a distanza di quasi due mesi dall’evento, non era stato in grado di indicare i nominativi dei testi, nonostante avesse poi scelto coloro che gli avevano prestato soccorso nell’immediatezza del sinistro;
  • in secondo luogo le testimonianze raccolte non erano congruenti circa il posizionamento del motoveicolo al momento del tamponamento, avendo il primo teste riferito che la moto viaggiava al centro della carreggiata, mentre il secondo che teneva la destra;
  • infine il contenuto delle testimonianze era vago avendo i testi riferito che una autovettura di colore scuro tamponò da tergo il motoveicolo, ebbe un attimo di esitazione per poi allontanarsi a grande velocità;
  • nessuno fu in grado di offrire alcuna indicazione sulle caratteristiche dell’automobile (se fosse grande o piccola, una berlina o una utilitaria);
  • dal materiale fotografico non si evincevano danni al lato posteriore della motocicletta.

Il ricorrente ricorre in Cassazione

Il ricorrente lamenta omessa pronuncia; omesso esame di un fatto decisivo; motivazione apparente e violazione dell’onere della prova.

Tutte le censure sono infondate-inammissibili.

L’omessa pronuncia è configurabile solo con riferimento alle domande di merito, mentre non è configurabile un vizio di omesso esame di una questione o di una eccezione di nullità quando debba ritenersi che tali questioni o eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente.

L’omesso esame di fatto decisivo, in cui i Giudici di Appello sarebbero incorsi per aver deciso la causa sulla base della prima delle due consulenze cinematiche, omettendo di considerare sia quanto accertato dalla seconda sia quanto accertato dalla CTU medico legale in ordine alla compatibilità delle lesioni con il sinistro, è infondato. La Corte di Appello ha motivato diffusamente sulle ragioni per le quali ha ritenuto preferibile l’accertamento del primo Consulente rispetto al secondo, così rispettando l’onere di motivazione su di essa gravante.  

I testimoni non sono stati ritenuti attendibili

Sulla omessa indicazione dei testimoni nella querela contro ignoti, in realtà i Giudici di secondo grado hanno ritenuto i testimoni inattendibili e hanno rilevato svariate divergenze tra le diverse testimonianze circa la posizione del motociclo al momento dell’investimento. Ergo, una volta affermato che i testimoni sono inattendibili le valutazioni afferenti al contenuto di quelle testimonianze non sono sindacabili dalla Corte di Cassazione.

Con l’ultima censura il motociclista lamenta che la sentenza impugnata non ha valorizzato il referto ospedaliero di pronto soccorso e la cartella clinica illustranti le patologie conseguenti al danno cerebrale riportato a seguito del tamponamento del motociclo. Anche questa doglianza è infondata in quanto la sentenza ha correttamente e convincentemente motivato sul punto affermando che dal referto di Pronto Soccorso e dalla cartella clinica non si poteva trarre alcun elemento a sostegno della tesi attorea perché “non offrono alcun elemento, idoneo a corroborare la versione dei fatti prospettata dall’attore”.

In buona sostanza, ciò che è risultato completamente carente di prova è la ricostruzione della dinamica del sinistro e, pertanto, sono del tutto ininfluenti i documenti sanitari del motociclista.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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