Il condominio sarebbe responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. per la disconnessione di due grate di ferro poste sul marciapiede condominiale, ma i Giudici addossano la colpa al danneggiato (Cassazione Civile, sez. III, 10/04/2024, n.9730).

Il caso

Il danneggiato chiede al Tribunale di Bergamo la condanna del condominio al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un infortunio verificatosi il 15/11/2013, quando, trovandosi a camminare su un tratto di marciapiede condominiale, cadeva procurandosi una frattura pluriframmentaria esposta alla gamba destra, a causa di una disconnessione tra due grate in ferro.

Il Giudice condannava il condominio al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di giudizio e di CTU. Successivamente, la Corte di Appello di Brescia rigettava la domanda del danneggiato e lo condannava alla restituzione delle somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Nel prendere la decisione di rigetto, il Giudice di Appello, sebbene riconoscendo l’obbligo di custodia predicato dall’art. 2051 c.c. in capo al condominio, ha ritenuto che la caduta fosse da addebitarsi allo stesso danneggiato per condotta incauta.

Il ricorso in Cassazione

Anche in Corte di Cassazione (che non riconosce alcuna responsabilità in capo al condominio), il danneggiato sostiene la assenza di propria negligenza e la prevedibilità del sinistro da parte del condominio.

Viene ribadito, con ampi richiami a pregresse decisioni della materia, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione.

Questo significa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata con l’adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Il comportamento della vittima

Detto ciò, l’accertamento inerente le circostanze della verificazione dell’evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, è questione di fatto riservata esclusivamente all’apprezzamento del Giudice di merito. In altri termini, la valutazione sulla rilevanza causale della condotta della vittima è un tipico apprezzamento di fatto che non può essere censurato in Cassazione quando sia logico e privo di contraddizioni il ragionamento seguito dal Giudice di merito.

La decisione della Corte di Appello è corretta in quanto, sulla base di quanto accertato in fatto, ha giustamente applicato l’art. 2051 c.c. Per quanto possa venire in considerazione l’art. 2697 c.c., evidenziando che non è stato contestato che le due grate di ferro, nel punto di congiunzione, senza soluzione di continuità, presentassero un dislivello di circa 1,5 cm, così come visibile anche dalle fotografie prodotte in giudizio, non è possibile affermare con certezza che la caduta fosse avvenuta esattamente a causa di quel dislivello, poiché il teste oculare non aveva saputo dare indicazioni certe in tal senso.

Il pericolo costituito dal dislivello delle grate poteva essere superato con l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tenuto conto, nel caso concreto, della presenza di pioggia: la conoscenza e prevedibilità, in occasione della pioggia, della possibilità scivolosità delle grate comportava, viceversa, in capo al danneggiato l’onere di percorrerle con maggiore cautela o di spostarsi sulla parte adiacente al marciapiede condominiale, ovviando così alla situazione di pericolo, ciò che nel caso avrebbe certamente evitato la caduta.

Avv. Emanuela Foligno

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