Cade in un’area condominiale, negato il risarcimento

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Una donna cade inciampando in una buca, mentre transitava in un’area condominiale. La danneggiata lamenta il risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza di un infortunio ma sia il Tribunale e la Corte d’Appello le hanno negato il risarcimento richiesto nei confronti dell’Amministratore di condominio.

La disattenzione della vittima è stata la causa esclusiva dell’evento, così anche la Cassazione rigetta il ricorso (Cassazione civile, sez. III, dep. 28/12/2023, n.36219).

Il giudizio di Cassazione

La donna impugna la decisione di secondo grado lamentando la violazione delle norme inerenti la responsabilità per custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello, pur avendo enunciato correttamente i principi di diritto della responsabilità per cose in custodia, non avrebbero poi fatto corretta applicazione di detti principi. Secondo la tesi della donna, la Corte avrebbe considerato sufficiente, al fine di escludere integralmente la responsabilità del condominio, una condotta imprudente, senza verificare che detta condotta colposa era connotata da caratteri di tale eccezionalità da poter essere considerata l’effettiva causa esclusiva del danno.

In altri termini, secondo la ricorrente, la propria condotta colposa avrebbe, al più, consentito di ritenere sussistente un concorso causale nella determinazione dell’evento, rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1: di conseguenza, non avrebbe consentito di escludere del tutto la responsabilità del custode dell’area condominiale, ma solo, eventualmente, di graduarla.

Gli Ermellini principalmente ribadiscono il già consolidato orientamento secondo cui la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela. In tal senso, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.

L’orientamento delle ultime sentenze

Nell’ultimo semestre del 2023, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in maniera granitica che la responsabilità per custodia si fonda sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. La responsabilità che grava “sul custode” pertanto può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo e, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all’evento pregiudizievole.

In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l’eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima, ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni specifiche concrete.

I Giudici di merito hanno correttamente applicato tali concetti: dapprima, hanno evidenziato che la buca in cui era concretamente inciampata l’attrice era chiaramente percepibile; che altrettanto percepibile era il degrado e quindi la pericolosità della pavimentazione dell’area condominiale e che vi era perfetta visibilità. Ergo ragionando in tal senso hanno concluso che il fatto si era verificato a causa di un attraversamento disattento da parte della stessa infortunata, e dunque senza la minima cautela in rapporto alle circostanze del caso concreto.

Tale percorso argomentativo, ha indotto la Corte a ritenere che la disattenzione della vittima nell’attraversare il cortile condominiale sia stata talmente grave da doversi considerare causa esclusiva, e non mera concausa, dell’evento dannoso.

Avv. Emanuela Foligno

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