La vicenda trae origine dall’esecuzione di un intervento per endometriosi profonda al IV stadio effettuato con tecnica laparoscopica che causava complicanza neurologica vescicale alla donna.
Il Tribunale respingeva la domanda nei confronti di uno dei due Medici, accoglieva quella nei confronti dell’altro Medico e dell’ASL. La Corte di Appello di Torino disattendeva il gravame.
La Corte di Appello respingeva il gravame osservando che l’intervento, di particolare difficoltà, era stato in generale conforme alle linee guida del momento, ma in concreto era stato, con i limiti del ragionamento “ex ante”, eccessivamente radicale, con denervazione pressoché completa oggettivamente azzardata, in quanto volto a una definitiva eradicazione della patologia ma risoltosi con la complicanza neurologica vescicale, e infatti pretermettendo l’adozione della tecnica selettiva “nerve sparing”, già nota da alcuni anni nella letteratura specialistica sebbene non ancora implementata nelle linee guida, che aveva dimostrato una riduzione delle lesioni neurologiche attorno al 16% e fino a valori minimi dell’1%.
La Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, 11/12/2023, n.34516), su ricorso del Medico condannato così si pronuncia:
“In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o “parascriminante”, non essendo né tassative, né vincolanti; conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell’accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida. “
Il giudizio di Cassazione
Il medico Ginecologo condannato ricorre per la Cassazione della sentenza n. 291 del 2020 della Corte di Appello di Torino, esponendo:
-all’intervento effettuato in laparoscopia seguivano complicazioni, e in particolare si era manifestata la complicanza neurologica vescicale, prevedibile e infatti oggetto, in letteratura, di percentuali oscillanti tra il 6,8% e il 17,5%, nei casi di endometriosi;
– l’ASL aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva allegando che la visita ginecologica e gli esami ecografici, all’esito dei quali era stato suggerito l’intervento, erano stati effettuati presso la clinica Cellini, mentre l’ASL aveva stipulato con la Casa di Cura Cellini un contratto per la fornitura di posti letto, sale operatorie e supporto assistenziale finalizzato alla gestione dei ricoveri di disciplina.
Secondo la tesi del Ginecologo, la Corte di Appello avrebbe errato nel mancare di considerare la speciale difficoltà dell’intervento che era stato comunque conforme alle linee guida ed effettuato a fronte di una gravissima patologia e di una complicanza frequente.
La censura non coglie nel segno.
Tecnica del “nerve sparing”
I Giudici di Appello hanno espresso due giudizi di colpa del Ginecologo: imprudenza per l’eradicazione eccessiva e oggettivamente azzardata, e imperizia per la pretermissione della tecnica “nerve sparing”, già conosciuta da alcuni anni e idonea alla fortissima riduzione della complicanza insorta.
La S.C. sottolinea che non è rilevante l’astratta conformità della tecnica adottata alle linee guida, né sarebbe ostativo il giudicato penale rispetto alla correlata affermazione di mancata integrazione dell’elemento soggettivo della colpa, ferma la sussistenza del fatto e la sua riferibilità materiale.
Il Ginecologo, sul punto, afferma che si tratterebbe d’imperizia, ma così facendo sovrappone i concetti, perché il rilievo non è stato quello della mal riuscita tecnica, bensì, in fatto, dell’eccesso imprudente rispetto ai significativi rischi, nella scelta della misura dell’eradicazione.
Riguardo al fatto che la tecnica operatoria “che sarebbe stata idonea” (nerve sparing) al tempo dell’evento non fosse stata ancora recepita dalle linee guida la S.C. ha ripetuto, a più riprese, che è da escludersi una rilevanza normativa delle linee guida in quanto non assurgono “al rango di fonti di regole cautelari codificate, non essendo né tassative né vincolanti, e comunque non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente”.
Linee guida utile parametro ma…
Ciò significa che le linee guida, pur rappresentando un utile parametro nell’accertamento dei profili di colpa medica, non eliminano la discrezionalità del Giudice che è libero di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta.
La Corte di Appello ha accertato che, nello specifico caso, la nuova tecnica era di gran lunga più opportuna, per la sua capacità, già documentata, di ridurre in altissima misura il marcato rischio di complicanza poi infatti intervenuta, aggiungendo che si trattava “di tecnica già conosciuta dalla comunità scientifica di settore, sebbene da pochi anni, e tale da aver “vicariato” quella tradizionale”.
La Suprema Corte, conclusivamente, rigetta la censura sopra analizzata, e cassa in relazione alla rivalsa dell’ASL.
Avv. Emanuela Foligno






