Omessa manutenzione della strada e allagamento causano danni materiali (Cassazione civile, sez. III, 23/11/2023, n.32643).

Viene impugnata la decisione con cui la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza primo grado, rigettava la domanda di risarcimento danni materiali e biologici ex art. 2051 c.c. nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo.

I fatti

L’automobilista percorreva la strada provinciale quando, a causa del forte temporale, si veniva a trovare in un muro di pioggia fittissima che provocava l’allagamento del fondo stradale, in quanto difettavano di manutenzione sia l’asfalto sia la banchina, per cui le acque meteoriche non defluivano, e la sua vettura veniva sollevata fino a ribaltarsi e trascinata oltre la banchina.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Giudice di Appello avrebbe omesso la considerazione dello stato disastroso e, per l’effetto, dell’incuria del manto stradale, da lui percorso il giorno del sinistro, non in grado di fronteggiare la pioggia battente, tanto da essere invaso dall’acqua; le condizioni dell’asfalto, infatti, in presenza della pioggia, costituiscono l’unico motivo dello sbandamento del mezzo condotto dal ricorrente e quindi l’unica causa del sinistro.

Il motivo è infondato

La Corte territoriale ha escluso la responsabilità dell’ente proprietario della strada “per mancata manutenzione dei canali di scolo” ed ha specificamente motivato riconducendo il sinistro a due differenti concause, identificate “nella mancanza di una cauta condotta di guida da parte del danneggiato, imposta dal segnale di pericolo e dalla circostanza che era in atto un forte temporale, nonché nella abnorme precipitazione determinatasi in brevissimo tempo, ossia una sorta di bomba d’acqua abbattutasi sulla sede stradale all’improvviso tale da causarne l’allagamento”.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che nel caso di specie la Corte territoriale ha erroneamente escluso la responsabilità oggettiva della Provincia di Viterbo per caso fortuito, non potendo invece il forte temporale, avvenuto il giorno del sinistro, integrare quei presupposti di eccezionalità ed imprevedibilità. Al contrario, sempre secondo la tesi del danneggiato, lo stato di cattiva conservazione del manto stradale, o meglio, l’otturazione dei canali di scolo, è stata l’unica causa della verificazione del sinistro; la strada si è immediatamente allegata non perché il temporale fosse eccezionale o imprevedibile, ma perché l’acqua piovana non riusciva a defluire dai canali ivi esistenti, i quali si presentavano completamente otturati.

La censura è fondata.

La Corte di Appello ha affermato che la pioggia caduta il giorno del sinistro “debba essere considerata quale evento abnorme, idoneo ad integrare il fortuito”, ma così ragionando non ha tenuto in considerazione il consolidato orientamento secondo cui: “Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (Cass., Sez. 3, 11/02/2022, n. 4588).

È corretta, pertanto, la censura di error in iudicando posta dal danneggiato, dal momento che i criteri di valutazione applicati ne hanno determinato una ricostruzione tale da non giustificare la ricorrenza del caso fortuito.

La decisione viene cassata con rinvio e dovrà essere tenuto presente che l’evento atmosferico, per potersi apprezzare oggettivamente come eccezionale ed imprevedibile, va accertato esclusivamente su basi scientifiche (dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia), mentre, in difetto di tale positivo accertamento, non potrà escludersi la responsabilità del custode ai sensi della richiamata norma dell’art. 2051 c.c.

Avv. Emanuela Foligno

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