All’interno del luna park, la vittima, il giorno 2/10/2005, attraversava i binari di una giostra per uscire dall’area recintata, in cui essa era collocata, e veniva investita dal trenino per bambini che transitava.

La vicenda

Il Tribunale di Foggia rigettava la domanda con sentenza del 29/9/2016. La Corte d’Appello di Bari (sent. 465 del 28/2/2020) rigettava il gravame e rilevava che l’attività di giostraio non sia da qualificare come pericolosa, escludeva che l’evento di danno integrasse una situazione di pericolo occulto, essendo il trenino ben visibile e percepibile da chiunque.

La vittima si duole in Cassazione dell’esclusione di attività pericolosa e del fatto che la Corte di Appello le avrebbe addossato “l’onere di provarne la pericolosità in concreto”, ciò che essa ha, poi, escluso essere avvenuto, sul rilievo che “il trenino era ben visibile e percepibile nel suo movimento sulla pista rotabile da chiunque si intrattenesse nell’area limitrofa alla suddetta attrazione ludica”, anche in ragione del fatto che il sinistro ebbe a verificarsi “nelle ore pomeridiane”.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte preliminarmente evidenzia per accertato in punto di fatto che esclusiva efficacia causale nella produzione del sinistro è da attribuirsi alla condotta seriamente colposa della danneggiata.

La valutazione del Giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta della vittima costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.

Ad ogni modo, la condotta incauta della vittima si è posta come causa efficiente sopravvenuta che ha i requisiti del caso fortuito.

Non vi è stata, pertanto, da parte dei Giudici di merito una errata ricognizione della fattispecie, né una motivazione contraddittoria e apparente.

Il difetto di motivazione è sussistente solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”, evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento”, o perché affetta da irriducibile contraddittorietà, ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili”, mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

Nella specie, è un confronto con le risultanze processuali ciò che viene sollecitato alla Corte Suprema (Cassazione Civile, sez. III, 14/03/2024, n.6811).

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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