Negligenza e imprevedibilità ai fini dell’art. 2051 c.c. (Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37057).
Negligenza e imprevedibilità nei danni da caduta ai fini dell’applicazione della responsabilità per custodia.
La decisione qui a commento della Suprema Corte stabilisce, in sintesi, che la disattenzione della vittima non sempre integra il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode.
Secondo gli Ermellini, l’ipotesi di caso fortuito, che escluderebbe la colpa del custode, richiede anche imprevedibilità ed eccezionalità della condotta del danneggiato, laddove invece, la disattenzione può rilevare in sede di quantificazione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il danneggiato, nello scendere dal marciapiede inciampava in una buca a ridosso del cordolo e cadeva a terra. In primo grado otteneva il riconoscimento della pretesa risarcitoria. La Corte d’Appello, tuttavia, riformava la decisione con rigetto della domanda motivando l’assenza di obiettiva pericolosità della buca in questione.
La decisione viene impugnata in Cassazione per violazione degli artt. artt. 2051,1227,2697 c.c e per errata applicazione dei principi di esimente del caso fortuito.
Le censure sono fondate.
Spiegano gli Ermellini che la condotta del danneggiato rileva unicamente nella misura in cui sia idonea a integrare un caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine del danno.
Ciò posto, una volta accertata la condotta negligente, distratta o imprudente della vittima, non può dirsi tout court esclusa la responsabilità del custode.
Per valutare la responsabilità incombente sul custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. bisogna eseguire un duplice accertamento. Ovverosia bisogna accertare che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che proprio quella condotta sia stata imprevedibile (cioè eccezionale, inconsueta, ecc.).
Tale duplice accertamento non è stato correttamente eseguito dalla Corte di Appello che ha sostenuto che la caduta sia stata imprevedibile ritenendo configurato il caso fortuito.
La Corte di Cassazione afferma che “ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, 1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradate la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento di danno”.
Il ricorso della donna viene accolto e la decisione cassata con rinvio.
Avv. Emanuela Foligno
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