Non basta la sola presenza del cane in strada in un incidente per dare torto al proprietario. La Suprema Corte chiarisce: il danneggiato deve provare l’esatta dinamica del sinistro, mentre la velocità eccessiva può azzerare il risarcimento.
Chi risponde se un cane scappa dal recinto e causa un incidente mortale? La risposta sembra scontata — il proprietario — ma una recente e articolata sentenza della Corte di Cassazione complica il quadro, introducendo criteri rigorosi sulla prova del nesso causale e sulla condotta del conducente (Corte di Cassazione, III civile, sentenza 5 febbraio 2026, n. 2528).
Il caso: una tragedia durata trent’anni
La vicenda risale al 1997, quando un giovane motociclista perse la vita impattando contro cane in strada in un incidente ad Acerenza. Dopo decenni di battaglie legali, la Corte d’Appello aveva condannato gli eredi del proprietario del cane e dell’affidatario al risarcimento, ritenendo che la sola presenza dell’animale sulla carreggiata fosse prova sufficiente della responsabilità.
La Cassazione, tuttavia, ha annullato questa decisione, stabilendo che il nesso di causalità non può essere presunto in modo automatico.
I punti chiave della decisione
La responsabilità “doppia”: proprietario vs affidatario
La Corte chiarisce che in questi casi possono concorrere due tipi di responsabilità diversi.
Il proprietario risponde a titolo oggettivo (ex art. 2052 c.c.). Non serve dimostrare la sua colpa: risponde per il solo fatto di essere il proprietario, a meno che non provi il “caso fortuito” (un evento eccezionale e imprevedibile, come un fulmine che distrugge il recinto).
L‘affidatario (custode temporaneo) risponde per colpa (ex art. 2043 c.c.). Nel caso specifico, l’aver liberato il cane in un giardino con un varco nella rete è stata considerata una condotta negligente.
L’onere della prova: non basta il “contatto”
Questo è l’aspetto più innovativo della sentenza. La Cassazione ha bacchettato i giudici di merito: il danneggiato deve provare l’esatta dinamica. Non basta dire “c’era un cane e sono caduto”. Occorre dimostrare come il comportamento dell’animale abbia interagito con il veicolo. Se il motociclista ha investito il cane perché procedeva a velocità folle, la responsabilità del proprietario dell’animale potrebbe venire meno o essere drasticamente ridotta.
La velocità come “caso fortuito”
Nella vicenda in esame, il motociclista viaggiava a 60 km/h dove il limite era di 30 km/h e non indossava il casco. La Cassazione ha stabilito che: una condotta del conducente particolarmente imprudente può essere considerata essa stessa “caso fortuito”.
Se la velocità è talmente elevata da rendere l’impatto inevitabile a prescindere dal comportamento dell’animale, il nesso causale si spezza e il proprietario del cane non deve pagare nulla.
Conclusione
La sentenza lancia un monito chiaro: la responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale non è un “bancomat” per il danneggiato. Ogni sinistro richiede un’analisi millimetrica della condotta di guida. Se il conducente vìola le norme del Codice della Strada, la sua imprudenza può diventare la causa assorbente del danno, esonerando chi non ha custodito l’animale.
Avv. Sabrina Caporale





