Il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale al figlio concepito (Cass. Civ. sez. III, 14 febbraio 2023, n. 4571).

La Cassazione affronta la questione se il figlio concepito sia titolare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.

La Suprema Corte, così si è espressa: “Concretizza un errore di diritto quello di sottoporre ad un regime probatorio diverso la pretesa risarcitoria dei figli, di giovanissima età all’epoca dell’incidente occorso al loro padre, per le ripercussioni negative derivanti dalla macrolesione ortopedica riportata dal genitore rispetto a quella degli altri congiunti”.

A seguito di un sinistro stradale il padre di famiglia subisce gravi lesioni, tra cui  l’amputazione del piede. Lo stesso, unitamente alla compagna, anche per conto dei due figli (di cui uno solo concepito al momento del sinistro), oltre al fratello ed alla madre, agiscono in giudizio nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione conde ottenere la condanna al ristoro dei danni subiti.

Il Tribunale respinge le domande dei due figli e la decisione viene confermata anche in secondo grado.  La vicenda approda in Cassazione ove viene lamentato che il rigetto della domanda di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale a favore dei due figli costituisca una violazione di diritto.

La questione posta all’attenzione della Corte Suprema si presenta interessante perché affronta la tematica se il figlio concepito, sia, o meno, legittimato a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione, o perdita del rapporto parentale. La titolarità dei diritti del concepito era già stata affrontata, come tutti ricorderanno, riguardo la c.d. tematica del dibattuto “diritto a nascere sani”.

Secondo gli Ermellini la decisione della Corte territoriale è errata in quanto ha sottoposto la domanda risarcitoria avanzata dai genitori, in nome e per conto dei figli minori, ad un regime probatorio differente rispetto a quello degli altri congiunti, richiedendo “l’allegazione di concrete voci di danno solo in ragione del fatto che un figlio avesse quattro anni al momento del sinistro ed che l’altro fosse nel grembo materno, senza ammetterne la superabilità sul piano presuntivo” .

La decisione viene cassata e la Suprema Corte  ribadisce il principio di diritto secondo cui:   “il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall’inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28 settembre 2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte di Appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30 agosto 2022, n. 25541; Cass. 21 marzo 2022, n. 9010; Cass. 24 aprile 2019, n. 11212 ex multis)”.

In altri termini, la Corte ritiene presumibile, come per gli altri congiunti, il pregiudizio subito dal figlio concepito per la macrolesione subita dal padre. Così facendo, ha statuito la legittimazione del nascituro, che fino ad ora è sempre stata negata.

OSSERVAZIONI

La decisione è senz’altro interessante.  Nel ribadire il valore della prova presuntiva nell’accertamento del danno non patrimoniale da perdita/lesione del rapporto parentale, ciò che colpisce è che tale principio viene affermato con riferimento alla figura del figlio concepito, che fino ad ora è sempre stato ritenuto non legittimato a pretendere alcunché a titolo risarcitorio.

Come si ricorderà la circostanza del concepimento del figlio al momento del fatto lesivo è stata sempre considerata esclusa “dal vincolo familiare”, per la mancata esistenza in vita e, dunque, per la insussistenza di quella “capacità di sofferenza” posta alla base del risarcimento del danno non patrimoniale.

Di recente (Cass. 12987/2022), ha negato la risarcibilità del danno parentale (per la perdita del nonno) a un bambino di 8 mesi in considerazione del fatto che non era in grado di percepire il pregiudizio conseguente alla perdita, né in termini di sofferenza futura, né in termini di perdita delle utilità rappresentate dal reciproco affetto, solidarietà e comunanza familiare. Tale pronunzia ha ritenuto, quindi, che, ai fini della legittimazione attiva, il requisito della capacità giuridica, che si acquisisce alla nascita, debba essere valutato anche con riferimento alla capacità del minore di percepire la perdita.

Le Sezioni Unite (25767/2015), come ricordato sopra,  hanno statuito senza ombra di dubbio la non risarcibilità del danno in favore del nato malformato per la lesione del diritto a non nascere se non sani, spiegando, tuttavia, che possa sussistere “l’astratta titolarità attiva dell’individuo, pur quando l’illecito sia consumato prima della sua nascita a vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento di un danno, non trovando essa un ostacolo nell’anteriorità del fatto illecito rispetto alla nascita”.

Difatti non bisogna dimenticare che il principio della causalità giuridica recita che tra causa ed evento lesivo possa intercorrere uno spazio temporale, tale da differire il relativo diritto al ristoro solo al compiuto verificarsi dell’effetto pregiudizievole, purché senza il concorso determinante di concause sopravvenute.

Tornando al fatto concreto trattato dalla decisione a commento, la “novità” risiederebbe nella possibilità di accertare, presuntivamente, il pregiudizio che una grave invalidità permanente, o un decesso, possa comportare in un rapporto parentale non ancora esistente al momento dell’evento.

Avv. Emanuela Foligno

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