Il quesito medico legale approvato dall’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano affida direttamente al C.T.U. la valutazione della “sofferenza menomazione-correlata” nell’ambito del più generale accertamento del danno biologico.

Una delle ragioni che ha spinto l’Osservatorio a modificare il quesito risiede nel fatto che quello “vecchio” affidava al CTU la valutazione del grado di sofferenza psicofisica e, dunque, non si presentava più allineato alle recenti indicazioni di legittimità e, in particolare, ai punti 8 e 9) della celeberrima Ordinanza del 2018 (Cass. 7513/2018) secondo cui “i pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.

A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione della menzionata decisione la SIMLA indicava di potere, invece, offrire un contributo tecnico motivato all’accertamento e alla valutazione della sofferenza morale nei limiti in cui questa sia legata a lesioni/menomazioni psico-fisiche (documento approvato dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni – SIMLA in data 7 aprile 2018).

Ebbene, l’Osservatorio milanese ha modificato il quesito al CTU come di seguito:

1) da un lato ha escluso che il C.T.U. medico legale possa pronunciarsi su pregiudizi che non hanno base organica e che consistono “nel dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione” (così come predicato nella richiamata decisione del 2018);

2) dall’altro, ha tuttavia affidato al C.T.U. la valutazione della c.d. “sofferenza menomazione-correlata”, dovendosi intendere per tale la sofferenza interiore determinata dalla lesione del bene salute (“…dica in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d. “sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale permanente: assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima …”).

La scelta dell’Osservatorio, quindi, indirizza: l’accertamento della sofferenza interiore non può mai essere demandata al Medico legale, salvo che non consegua alla lesione del bene salute (così come affermato dalla SIMLA nel documento sopra richiamato), e cioè che “tale componente di danno è di competenza medico legale solo nel caso in cui sia dipendente da una lesione-menomazione psicofisica”.

A parere di chi scrive, pare proprio che la valutazione del “dolore dell’animo” sia uscita dalla porta e rientrata dalla finestra, perché è chiaro che si sta discorrendo di sofferenza interiore derivante dalla lesione alla salute.

Senz’altro il Medico legale può offrire un contributo significativo, ove coadiuvato da uno psichiatra o da uno psicologo forense, ogni qualvolta la sofferenza patita dal danneggiato assuma essa stessa i contorni di un vero e proprio danno biologico di natura psichica e, in quanto tale, sia suscettibile di accertamento separato obiettivo.

Tuttavia, sul pianto sistematico, vi è da considerare che la sofferenza soggettiva è sempre un pregiudizio non obiettivabile e, in quanto tale, non suscettibile di accertamento Medico legale sia che derivi dalla lesione del bene salute, quanto dalla lesione di un altro diritto egualmente costituzionalmente protetto, o negli altri casi espressamente previsti dalla legge, secondo l’insegnamento noto a tutti predicato dalle Sezioni Unite n. 26972/2008 che si pronunciarono sul danno esistenziale.

Pare proprio che la scelta dell’Osservatorio milanese faccia “traballare” l’inquadramento statico tra pregiudizi afferenti alla sfera esteriore del soggetto (danno biologico suscettibile di accertamento obiettivo) e pregiudizi afferenti alla sfera interiore (danno da sofferenza), indicato nella Ordinanza del 2018 che, peraltro, ha ispirato la contestuale modifica – sempre nel 2021 – della Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psicofisica.

La versione attuale della Tabella di Milano presenta due voci distinte e separate per il danno biologico e quello da sofferenza soggettiva interiore, senza contemplare la “sofferenza menomazione-correlata”.

Siano certi, quindi, che la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale, derivante da lesione alla salute, avvenga correttamente? Allora le espressioni “sofferenza menomazione correlata” e “sofferenza soggettiva interiore”, sono sovrapponibili?

La dicitura “sofferenza menomazione-correlata” (impiegata nel nuovo Quesito al CTU approvato dall’Osservatorio di Milano) corrisponde a quella che nella Tabella di Milano viene invece definita “sofferenza soggettiva interiore” e cioè al danno da sofferenza che normalmente consegue alla lesione del bene salute.  

Pertanto, quantomeno a titolo generico, è possibile affermare che una volta liquidata la “sofferenza menomazione correlata” facendo applicazione del valore B previsto dalla quinta colonna della Tabella (o graduando quell’importo sulla base delle valutazioni offerte dal CTU secondo la scala da “assente/lievissima” a “elevatissima”), non vi è spazio per separate richieste a titolo di danno morale.  Ciò è ovvio perché il danno da sofferenza soggettiva interiore derivante dalla lesione del bene salute si esaurisce nel danno da sofferenza menomazione correlata.

Può, come noto, essere liquidato un importo extratabellare in presenza di circostanze particolare debitamente allegate dal danneggiato.

Tutto quanto detto porta a una considerazione finale: ancora una volta la terminologia utilizzata induce a una grave confusione con il correlato rischio di trovarsi dinanzi a duplicazioni risarcitorie inerenti lo stesso pregiudizio.

In tal senso, si pensi ai gravi equivoci interpretativi derivanti dall’utilizzo della dicitura “danno morale” nell’attuale versione dell’art. 138 C.d.A., non presente nel successivo art. 139.

Forse proprio per evitare tali “equivoci lessicali “ la Tabella Milanese che già da oltre un decennio ha sostituito il termine “danno morale” con la dicitura “sofferenza soggettiva interiore”.

Avv. Emanuela Foligno

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