Tribunale e Corte d’Appello rigettano le domande del lavoratore volte all’accertamento della prestazione lavorativa e dell’infortunio.

Non risulta dimostrato che l’evento lesivo sia riconducibile all’attività lavorativa né il danneggiato ha saputo provare la dinamica. Quindi la Corte di Cassazione conferma il rigetto (Cassazione civile, sezione lavoro, 11/01/2024, n.1146).

La vicenda

La Corte d’Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale che aveva rigettato le domande proposte dal lavoratore contro E.T. e INAIL, dirette all’accertamento che egli aveva prestato attività lavorativa il giorno 7 gennaio 2012 su commissione e alle dipendenze di E.T. per l’esecuzione di lavori edili nell’immobile di proprietà dello stesso.

Nello specifico, i Giudici di Appello evidenziavano che era rimasta non dimostrata la riconducibilità del fatto all’attività lavorativa e che mancava la prova che le lesioni fossero state riportate presso l’immobile di proprietà di E.T. durante le operazioni di intonacatura dei muri interni. Dai documenti di causa emerge che l’infortunato al pronto soccorso aveva dichiarato essersi trattato di incidente domestico e 5 giorni dopo aveva dichiarato che si era trattato di incidente stradale auto-pedone.

L’uomo propone ricorso per la cassazione della decisione della Corte di Appello.

Il giudizio di Cassazione

Il danneggiato lamenta omesso esame di passaggi decisivi dell’interrogatorio formale delle parti private, determinato da incompleta lettura delle dichiarazioni, che invece dimostrerebbero che il committente dei lavori era effettivamente E.T. Sostiene, inoltre, che non sarebbe stato considerato che la domanda era stata promossa anche sotto l’aspetto del neminem laedere con riferimento al proprietario dell’immobile.

Le censure sono inammissibili.

La decisione dei Giudici di merito è incentrata sul difetto di prova della dinamica e luogo dell’infortunio, anche in riferimento ai documenti e alle dichiarazioni dello stesso ricorrente al pronto soccorso, e all’insufficienza delle altre testimonianze raccolte a confermare la versione di parte ricorrente.

In particolare, la Corte distrettuale ha confermato la sentenza di primo grado e l’accertamento in fatto in essa contenuto, anche sulla dinamica incerta dell’infortunio, questione interamente di merito, con integrazioni rettificative in relazione alla legittimazione passiva dell’odierno controricorrente.

In buona sostanza, il danneggiato vorrebbe provocare una rivalutazione dei fatti storici svolti dal Giudice di merito, in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può trasformare il giudizio di Cassazione in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi o valutare elementi di fatto già considerati, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

È del tutto pacifico che spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere la rilevanza di una prova.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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