Spostamento di carichi ingombranti e procedure antinfortunistiche

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Procedure antinfortunistiche per lo spostamento di carichi ingombranti (Cassazione penale, sez. IV, dep. 09/11/2023, n.45124).

La Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Cremona quanto all’affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 590 c.p. in danno del lavoratore dipendente. Questi aveva riportato gravi lesioni al piede sinistro, rimasto schiacciato dal macchinario che lui e il collega avevano caricato su un muletto per trasportarlo all’esterno di un capannone che doveva essere sgomberato.

L’imputato è stato ritenuto responsabile dell’infortunio, quale presidente del Consiglio di Amministrazione della società e datore di lavoro dell’infortunato. Questi avrebbe omesso una corretta valutazione dei rischi derivanti dallo spostamento di carichi ingombranti, non avere adottato specifiche procedure per regolamentare lo svolgimento di tali attività e non avere impedito l’utilizzo del muletto a lavoratori non formati.

Il ricorso in Cassazione

L’imputato ricorre in Cassazione e deduce che avrebbero dovuto essere indagati nel procedimento:

  • il capo officina, che incaricava l’esecuzione di operazioni di sgombero che comportavano lo spostamento di materiali pesanti e ingombranti a un dipendente non abilitato all’uso del muletto e di altri apparecchi di sollevamento;
  • il lavoratore che guidava il muletto durante lo spostamento di carichi ingombranti.

Col secondo motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione per essere stata esclusa l’abnormità del comportamento tenuto dall’infortunato.

Le censure sono inammissibili.

Le motivazioni dei giudici di Cassazione

In primo luogo gli Ermellini rammentano che “la questione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall’inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito”. Nel caso di specie tali valutazioni di fatto sono indispensabili, atteso che per ipotizzare una responsabilità a titolo di colpa con riferimento ad un infortunio sul lavoro è necessario conoscere con esattezza il ruolo svolto da ciascun ipotetico indagato e valutare se egli possa aver assunto una posizione di garanzia nei confronti dell’infortunato e le sentenze di merito non forniscono dati inequivoci in tal senso. Inoltre, la questione non fu sollevata dalle parti.

Sulla abnormità del comportamento del lavoratore infortunato, i Giudici di appello hanno sottolineato che il lavoratore si infortunava mentre aiutava un collega a sgomberare il capannone. Entrambi non avevano ricevuto formazione specifica allo svolgimento di quelle attività e all’uso degli apparecchi di sollevamento necessari per lo spostamento di carichi.

Risulta accertato, inoltre, che per l’utilizzo dei muletti non erano state impartite specifiche disposizioni scritte né erano state dettate procedure operative per impedirne l’uso a soggetti non abilitati; che i rischi derivanti dallo spostamento di carichi ingombranti non erano stati valutati nel DVR.

Dunque, non può discorrersi di comportamento abnorme del lavoratore

La motivazione di Appello è completa, non è contraddittoria né manifestamente illogica ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Il comportamento abnorme del lavoratore può essere invocato come imprevedibile, o abnorme, solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, non viene dichiarata la prescrizione del reato che sarebbe maturata dopo la sentenza d’appello.

Avv. Emanuela Foligno

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