Interessante sentenza di merito che ritiene presuntivamente provato il danno morale, pur a fronte di mancanza di allegazioni, poiché connesso a un danno macropermanente e a un intervento chirurgico subito dalla vittima (Tribunale di Napoli, Sez. VI, sentenza n. 2737 del 8 marzo 2024).
Questa la massima della decisione a commento “In tema di sinistri stradali deve ritenersi che, nonostante sia mancata qualsivoglia allegazione in ordine alle ripercussioni che le lesioni hanno avuto in termini di afflizione fisica e psicologica, il danno morale possa ritenersi presuntivamente provato, essendo le lesioni state non esigue ed avendo comportato altresì la sottoposizione ad un intervento chirurgico, dovendosi tuttavia ritenere che siccome le lesioni subite hanno comportato una invalidità permanente di poco eccedente la soglia del danno cosiddetto macropermanente la sofferenza può essere presuntivamente giudicata di grado medio”.
Il caso
La vicenda trae origine da un sinistro stradale del febbraio 2014 a Napoli. Dopo la barriera del casello dell’uscita Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli.
L’attore si trovava alla guida del motociclo Yamaha quando veniva investito dall’automobile Suzuki Swift che, spostandosi da una corsia all’altra, lo aveva colpito violentemente. Il motociclista riportava la frattura dell’omero destro e veniva sottoposto a intervento chirurgico, determinandosi postumi invalidanti permanenti nella misura del 27%.
In punto di responsabilità, il Tribunale di Napoli, all’esito delle prove testimoniali, accerta la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro al veicolo Suzuki, superando la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c. Difatti, i testimoni hanno riferito che il motociclista stava regolarmente marciando sul lato destro della carreggiata prima di essere investito dal veicolo Suzuki che invadeva repentinamente la carreggiata percorsa dalla vittima che nulla poteva fare per evitare la collisione.
La liquidazione dei danni
Venendo alla liquidazione dei danni patiti dal motociclista, il CTU ha accertato un danno biologico permanente del 11%, con un periodo di ITT di giorni dieci, un periodo di ITP al 75% di giorni trenta, un periodo di ITP al 50% di giorni trenta e un periodo di ITP al 25% di giorni settanta.
Il Giudice applica i criteri tabellari di Milano 2021 per la liquidazione del danno non patrimoniale. Per quanto riguarda, invece, le invocate poste risarcitorie di danno morale ed esistenziale, viene dato atto che “le Tabelle applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato” e che il lavorio giurisprudenziale ha avuto modo di chiarire che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico.
Ciò ricordato il Giudice, in punto di danno morale, pur evidenziando che nel concreto l’attore nulla ha allegato in ordine alle ripercussioni che le lesioni avrebbero avuto in termini di afflizione fisica e psicologica, lo ritiene presuntivamente provato “essendo le lesioni state non esigue ed avendo comportato la sottoposizione a un intervento chirurgico”.
La suddetta posta viene liquidata equitativamente in misura pari alla metà dell’importo massimo liquidabile secondo la tabella applicata, con il riconoscimento dell’ulteriore importo di 2.932,50 euro, rilevandosi “che le lesioni subite hanno comportato una invalidità permanente di poco eccedente la soglia del danno macropermanente, sicché la sofferenza può essere presuntivamente giudicata di grado medio”.
Avv. Emanuela Foligno