Si ferisce su una strada privata mentre fa jogging e fa causa al Comune

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Il danneggiato cita a giudizio il Comune di Albaredo d’Adige per i danni patiti in occasione del sinistro del 01/11/2008 su una strada privata. Mentre praticava jogging insieme a un gruppo di atleti, rimaneva impigliato in un manufatto cementizio (trave) posizionato sul marciapiede da lui percorso, andando a cadere su dei tondini di ferro, che fuoriuscivano lateralmente.

Il Giudice di Pace respingeva la domanda sul presupposto che proprietaria della strada su cui era avvenuto l’evento dannoso fosse una Società, riteneva la carenza di legittimazione passiva del Comune. Inoltre, statuiva che l’eventuale residua responsabilità da custodia, derivante dall’essere il Comune proprietario della strada pubblica adiacente alla strada privata oggetto del sinistro, non potesse estendersi alle situazioni di pericolo provocate da fatti di terzi, in relazione a circostanze non tempestivamente segnalate all’ente pubblico, che integrano ipotesi di caso fortuito.

Successivamente, il Tribunale di Verona, in funzione di giudice di appello, con sentenza n. 1388/2019, confermava la sentenza di primo grado, condannando l’appellante alla rifusione delle spese processuali.

Il ricorso in Cassazione

La questione viene posta al vaglio della Cassazione che dà continuità all’orientamento secondo cui:

In relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del Comune a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà privata, purché esse siano inserite … tra le strade adibite a pubblico transito. Infatti, va premesso che ai fini della definizione stessa di “strada”, è rilevante la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà.
È, pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del Comune, fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada. … La legittimazione passiva del Comune ben può concorrere con quella del Consorzio dei comproprietari dei fondi viciniori, fondata sul concorrente obbligo di custodia esistente in capo ai proprietari del bene“.

L’obbligo di custodia del Comune sulle strade private

Quindi, l’obbligo di custodia sussiste in capo al Comune anche sulle strade vicinali o private, indipendentemente dalla proprietà delle stesse. Vero è che (tra le più recenti, Cass. n. 31949/2023), anche il custode di una strada aperta al pubblico risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica.

Dando applicazione ai suddetti principi, il Giudice di secondo grado, dopo aver correttamente evidenziato che non si può pretendere un controllo continuo della strada privata e che non si può estendere la responsabilità anche a casi di pericolo provocati da terzi, ha escluso che, nel caso concreto, fosse ravvisabile una condotta inerte del Comune. Infatti da un lato, la Polizia Locale, qualche minuto dopo la segnalazione della presenza del manufatto sulla strada privata, era intervenuta per farlo rimuovere e, dall’altro, non erano state inoltrate all’amministrazione comunale altre segnalazioni in precedenza.

Ciò posto, è corretta la decisione di entrambi i Giudici di merito che hanno individuato come causa esclusiva del sinistro, idonea a eliminare il nesso causale tra cosa e danno, il comportamento imprudente dello stesso danneggiato che, pur conoscendo bene il luogo del sinistro (abitava nelle immediate vicinanze e utilizzava spesso la strada luogo del sinistro), ha scelto, per praticare il jogging, proprio una strada privata interessata dai lavori di un cantiere. Sostanzialmente con il suo comportamento ha accettato il rischio costituito dalle imprevedibili condizioni accidentate del relativo terreno.

Nel dichiarare il ricorso complessivamente inammissibile, la S.C. ribadisce che la valutazione del Giudice di merito sulla rilevanza causale della condotta del danneggiato costituisce un tipico apprezzamento di fatto incensurabile i Cassazione (Cassazione Civile, sez. III, 03/05/2024, n.11942).

Avv. Emanuela Foligno

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