Collisione con una ruota di autoarticolato (Cassazione civile, sez. III, 16/11/2023, n.31949).

Collisione con una ruota di autoarticolato abbandonata sulla carreggiata in autostrada.

Il danneggiato, nel percorrere l’autostrada andava a collidere con una ruota completa di cerchione di un autoarticolato, che si trovava sulla carreggiata. Non avendo avuto riscontro la richiesta di indennizzo nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.a. , azionava giudizio davanti al Tribunale di Genova.

Il Tribunale, ritenuta accertata la responsabilità della Società gestrice ai sensi dell’art. 2051 c.c., liquidava in favore del danneggiato l’importo di 11.400,00 euro, di cui euro 500,00 per fermo tecnico.

La società autostradale appella la decisione. La Corte di Appello di Genova accoglieva il gravame ritenendo che il primo Giudice non avesse adeguatamente valutato le circostanze del sinistro. Il danneggiato ricorre in Cassazione.

Lamenta che la Corte d’appello avrebbe invertito l’onere della prova, pervenendo a gravare il danneggiato di un onere probatorio più ampio di quello imposto dalla legge e ritenendolo, invece, assolto da parte della Società.

La Suprema Corte rammenta che il custode della strada risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica.

Ebbene, la Corte d’appello di Genova ha proceduto ad un esame formale dell’assolvimento dell’obbligo di vigilanza gravante sul custode della cosa, ai sensi dell’art. 2051 c.c. ritenendo sufficiente che Autostrade avesse predisposto un servizio di controllo sul tratto autostradale, di circa trenta chilometri, nel quale si è verificata la collisione con una ruota verosimilmente staccatasi dal treno di gomme di un autoarticolato, senza accertare se effettivamente detto servizio di vigilanza fosse stato espletato adeguatamente anche nelle ore notturne, in quanto l’impatto si è verificato nel corso della notte.

I Giudici di merito dovevano accertare che la modifica della strada (ovvero la presenza della ruota) sia stata così repentina ed improvvisa da non rendere possibile, secondo un criterio di normalità causale, esigere in concreto un intervento di ripristino od eliminazione della cosa pericolosa, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi, ma, nello specifico, se nel medesimo contesto del sinistro tali interventi vi fossero stati, e fossero stati idonei ad elidere la responsabilità del custode.

Anche in punto di nesso causale i Giudici di appello hanno errato. Viene affermato che vi era assenza della prova del nesso causale, senza considerare che pacificamente l’ostacolo (ossia la ruota) era in origine sulla carreggiata e non rileva in alcun modo che esso fosse stato, o meno, urtato prima da altro veicolo (o anche da più di un altro veicolo) senza arrecare danni: circostanza che avrebbe dovuto essere rigorosamente provata dal custode.

In tale contesto non rileva la forte velocità di marcia asseritamente tenuta dal veicolo danneggiato, poiché non desunta da fonti di prova ritualmente acquisite nel corso del processo di merito.

La censura è fondata e la decisione viene cassata.

Avv. Emanuela Foligno

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