La paziente cade sugli scalini che dal parcheggio dell’Ospedale Tatarella permettono l’accesso al vialetto dell’ingresso principale della struttura, in mancanza di un idoneo appoggio, a causa della totale assenza del corrimano.
La Corte d’Appello rigetta la domanda risarcitoria per mancanza di prova del nesso causale e la Corte di Cassazione conferma (Cassazione Civile, sez. III, 22/03/2024, n.7863).

Il caso

La Corte di Bari (con sentenza del 1° febbraio 2021), accogliendo il gravame esperito dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, ha rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. proposta dalla vittima.

In Cassazione viene lamentato che la Corte barese avrebbe erroneamente escluso che la prova del nesso causale sia stata fornita, e ciò perché la vittima avrebbe solo dimostrato di essere caduta sulla scala, ma non a causa della scala. Il Giudice d’Appello, infatti, pur valutando la riconosciuta e incontestata mancanza dei presidi antinfortunistici (corrimano), ha assunto che la danneggiata, per poter ascrivere all’Ospedale la responsabilità del custode per la caduta occorsale, avrebbe dovuto dimostrare che era stata la mancanza del corrimano a cagionarla.

Secondo la S.C., la Corte di Bari, nell’escludere che la scala priva di corrimano fosse, di per sé, idonea a cagionare la caduta, lungi dal porre a carico della stessa un onore probatorio non destinato a gravare su chi invochi la responsabilità da cose in custodia, si è conformata ai consolidati principi della giurisprudenza.

L’assenza della prova

Difatti, non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa, essendo egli onerato dal dimostrare “l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa”.

Proprio perché l’art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana (ovverosia non richiede negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso), occorre che il preteso danneggiato dimostri la sussistenza del nesso causale tra res e danno, giacché, altrimenti, sarebbe una fattispecie fondata su un criterio addirittura stocastico, e non oggettivo, di imputazione della responsabilità.

Di recente è stato affermato che l’incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull’imputabilità eziologica dell’evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull’attore – del nesso causale tra la cosa e il danno (Cass. 18 luglio 2023, n. 20986).

Avv. Emanuela Foligno

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