Viene rigettata la domanda svolta dagli eredi del lavoratore nei confronti del Comune di Sarego, alle cui dipendenze aveva prestato servizio svolgendo svariate mansioni (addetto alla manutenzione di strade, scuole, cimiteri, acquedotti, reti idriche fognature, segnaletica verticale, rifacimento della segnaletica orizzontale e raccolta rifiuti dalle isole ecologiche), finalizzata all’accertamento della responsabilità del Comune per l’asserita contrazione di malattia professionale derivante da attività lavorativa con esposizione a polveri di silice libera “cristallina”.

I Giudici di Appello ritengono non assolto l’onere di allegazione e prova della derivazione eziologica della malattia lamentata dall’ambiente di lavoro. Infatti non è stata stata precisata, in quanto variamente indicata, la durata delle mansioni di stradino, dimostrata l’analogia con le mansioni di operai impiegati nel settore edile e del cemento, definita nella sua durata e nei livelli di concentrazione l’esposizione a polveri di silicio, accertata come esclusiva l’efficienza causale in relazione all’evento morte della medesima esposizione, pertinenti le norme di cui si è invocata la violazione.

Il ricorso in Cassazione

La Corte di Cassazione viene interpellata per passare al vaglio il nesso causale, gli accertamenti istruttori e l’asserito vizio di ultrapetizione.

Tutte le censure vengono considerate inammissibili. La conclusione della Corte di appello riguardo il mancato assolvimento dell’onere della prova riguarda, prima ancora della causa determinante l’evento, su cui si concentra l’impugnazione, assumendo l’aver erroneamente la Corte territoriale attribuito rilievo assorbente ad una causa da nessuna delle due parti neppure dedotta in giudizio (fumo di sigaretta), disconoscendo ogni rilevanza, anche quale mera concausa alla situazione che costituiva oggetto della causa petendi (l’esposizione alle polveri di silicio e amianto), le stesse modalità del fatto della cui prova è onerato chi deduce il pregiudizio.

I Giudici di Appello hanno correttamente rilevato carenze di allegazione e prova non solo sulla durata ed i livelli di concentrazione della asserita esposizione alle polveri nocive, ma altresì sulla durata dell’impiego in mansioni implicanti quell’esposizione e tali da integrare l’asserita compatibilità con quelle espletate da operai del settore edile e del cemento, rilevi questi che i ricorrenti non hanno specificatamente censurato (Cassazione Civile, sez. lav., 12/04/2024, n.10020).

Avv. Emanuela Foligno

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