In caso di decesso del lavoratore per malattia professionale il danno ristorabile è di tipo differenziale (Corte Appello Reggio Calabria, Sentenza n. 167/2023 pubblicata il 17/04/2023).
La vicenda giudiziaria
Il datore di lavoro impugna la decisione emessa dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria. Il primo Giudice accoglieva la domanda del lavoratore (deceduto in corso di causa) e affermava la responsabilità della Società datrice, condannandola al pagamento della somma di 541.681,32 euro. In particolare, veniva accolta la domanda inerente il risarcimento del danno differenziale per malattia professionale accertata per mesotelioma pleurico diffuso di tipo epiteliale infiltrante.
La società datrice di lavoro sostiene il difetto di allegazione e prova della nocività dell’ambiente di lavoro e del nesso di causalità con il danno lamentato. Secondo la tesi datoriale, il lavoratore non avrebbe dimostrato l’esposizione all’amianto e non avrebbe specificato i tempi di esposizione allo stesso, né i presunti valori nocivi presenti nell’ambiente lavorativo. L’unica allegazione prodotta dal lavoratore risiede nella certificazione INAIL che gli riconosceva l’esposizione nociva dal 24/8/1970 al 27/3/1992 presso le ferrovie.
Invece, sempre secondo la tesi datoriale, il lavoratore avrebbe dovuto provare un’esposizione all’amianto qualificato allo scopo di fornire la prova che il mesotelioma derivasse proprio dall’esposizione in sede di lavoro.
La doglianza viene considerata infondata.
La prova della nocività dell’ambiente di lavoro può essere tratta anche in via presuntiva, allorché siano forniti una pluralità di elementi univoci e concordanti. La certificazione INAIL prodotta dal danneggiato è da ritenersi documento proveniente da soggetto abilitato e qualificato. Inoltre, sulla rilevanza della certificazione INAIL, anche ai fini della domanda di risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, si è espressa incidentalmente la Suprema Corte (Cass.n. 5174/2015) affermando che le certificazioni INAIL possono assumere rilievo ai fini di concorrere ad integrare la prova circa l’esposizione.
Conseguentemente, può affermarsi che la prova è stata fornita in correlazione all’esposizione all’amianto lamentata dal lavoratore.
Per quanto concerne il nesso di causalità, esso anche in ipotesi di contestazione ex art 2087 c.c., è regolato dagli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante del tutto inverosimili, ferma restando la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, civile e penale.ù
L’esposizione all’amianto certificata dall’INAIL
Ebbene, nel caso in esame, l’esposizione nociva è stata certificata da un soggetto abilitato dalla legge a tali accertamenti (INAIL), per tutta la durata del lungo rapporto lavorativo (30 anni), e dunque può senz’altro dirsi soddisfatta la regola del più probabile che non. Inoltre, il mesotelioma pleurico è inserito nella lista N. 1 delle tabelle INAIL, essendo pacifica la correlazione fra l’esposizione ad amianto e l’insorgenza delle malattie correlate.
Con la seconda censura, il datore di lavoro deduce violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, avendo il primo giudice accolto la domanda per un importo maggiore di quello richiesto nel ricorso introduttivo dal lavoratore (euro 250.000,00).
Secondo la tesi datoriale il primo Giudice avrebbe posto in essere un inadeguato esercizio del potere equitativo avendo riconosciuto erroneamente un danno non patrimoniale pari alla somma di € 541.681,32 euro ed applicando integralmente le Tabelle di Milano che prevedono la cifra di € 577.721 euro in caso di invalidità permanente dell’80% di un soggetto di 80 anni vivente, detraendo da tale somma l’importo percepito per la rendita INAIL erogata. Viceversa, in materia di danno differenziale biologico in caso di decesso, quale danno iure hereditatis, la giurisprudenza di legittimità afferma che se la lesione della salute provocata dal fatto illecito è talmente grave che chi la subisce non può guarire e conduce alla morte della vittima, la sussistenza di un danno permanente è inconcepibile dal punto di vista logico e naturalistico, prima ancora che giuridico. (Cass 17 marzo 2015 n. 5197, Cass 13 agosto 2015 n. 16788).
Anche tale censura viene ritenuta infondata.
In caso di decesso del lavoratore a causa di patologia amianto correlata determinatosi in corso di causa, la Suprema Corte di recente si è trovata ad affrontare per la prima volta il problema della correttezza del riferimento alle tabelle relative al danno biologico permanente per liquidare tale danno prodottosi per l’exitus verificatosi a lunga distanza dal momento dell’inizio dell’esposizione (come è tipico delle affezioni cagionate da esposizione a polveri di amianto).
In quel caso, del tutto assimilabile a quello in esame, la Cassazione (con ordinanza n.35416/2022) ha ritenuto che, ove debba essere liquidato il danno biologico derivato da una malattia c.d. ingravescente, la sopravvenuta morte del soggetto in conseguenza della evoluzione o della ripresa della patologia non determina un nuovo danno alla salute autonomo e diverso che si aggiunge al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in precedenza già accertato e liquidato, atteso che l’exitus deve essere considerato come prevedibile estremo rischio di aggravamento della possibile evoluzione della patologia contratta.
Ergo, viene ritenuto che correttamente il primo Giudice abbia qualificato il danno alla salute da esposizione all’amianto, derivato da patologia ingravescente, quale danno biologico permanente, liquidandolo, in punto di danno differenziale, applicando le corrispondenti tabelle milanesi.
Non rileva il decesso del lavoratore danneggiato, dopo la pronunzia di primo grado, o di appello, poiché il rischio dell’evento morte era già ricompreso nei barèmes utilizzati.
Per tali ragioni l’appello viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno






