Invalidità permanente per esposizione lavorativa all’amianto (Cass. civ., sez. IV, sent., 1 dicembre 2022, n. 35416).

Invalidità permanente e correlato danno biologico derivante da esposizione all’amianto.

“ll danno biologico da invalidità permanente per esposizione ad amianto deve essere determinato tenendo conto delle concrete condizioni di salute del danneggiato e della prevedibile sopravvivenza…[..]…In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del singolo e del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata […].”

Con la decisione a commento la Suprema Corte esprime il seguente principio di diritto: “  […] Dovendosi tenere conto, però, che, qualora lo stato di invalidità del soggetto trovi espressione nei gradi percentuali definiti per ciascuna patologia dai barèmes elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati in medicina legale, tali barèmes considerano, nella scala dei gradi di invalidità, il maggiore rischio, cui è esposto il paziente, di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al decesso. Nell’eventualità, pertanto, che la liquidazione di siffatto danno avvenga tramite tabelle che non valutano la concreta minore speranza di vita del soggetto leso ovvero sulla base di una consulenza tecnica che da tale minore speranza prescinda, il giudice deve maggiorare detta liquidazione in via equitativa.”

Il lavoratore portuale proponeva azione contro il datore di lavoro e l’INAIL  deducendo di essere stato esposto durante lo svolgimento delle proprie mansioni, all’inalazione di fibre d’amianto contraendo un adenocarcinoma.

Il Tribunale condannava il datore di lavoro a corrispondere l’importo di € 281.565,60 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente differenziale e l’INAIL ad adeguare la rendita corrisposta nella misura del 75% a decorrere da settembre 2015.

Il lavoratore proponeva appello, invocando il riconoscimento del danno biologico temporaneo per il periodo 2012-2014, dell’invalidità a partire dal 9 gennaio 2014 e della liquidazione del danno non patrimoniale sulla base delle tabelle milanesi, nonché una nuova quantificazione delle spese di lite oltre alla rideterminazione del danno biologico per aggravamento della patologia a partire dal 2016.

La Corte d’Appello accoglieva in parte l’appello, applicando le tabelle milanesi e rideterminando l’entità delle spese di lite.

Il datore di lavoro impugna la decisione in Cassazione deducendo errata liquidazione del danno da invalidità permanente quando la patologia era ancora in atto.  Inoltre, contesta l’avvenuto utilizzo, ai fini della liquidazione del danno da invalidità permanente, delle tabelle di liquidazione elaborate dai Tribunali, le quali parametrano il danno risarcibile alla speranza di vita media di un individuo della medesima età in Italia, senza tenere conto del fatto che la speranza di vita dell’individuo affetto da una grave patologia tumorale non è paragonabile a quella di una persona comune.

La Suprema Corte ribadisce che con danno biologico permanente si intendono quei postumi che appaiono come inemendabili per la loro natura permanente; mentre l’inabilità temporanea (assoluta o parziale) consiste nel periodo di incapacità ad attendere, rispettivamente, a qualsiasi attività o soltanto ad alcune attività della vita quotidiana; situazione patita dal soggetto, a causa della lesione della salute, prima di essere ritenuto dai medici clinicamente guarito, e che coincide, pertanto, con il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente e per il suo completo recupero psicofisico.

Ciò posto, la liquidazione del danno deve tenere conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’invalidità permanente e temporanea. Ergo, il danno biologico deve essere determinato dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno.

I Giudici di Appello riconoscevano il danno permanente al lavoratore in presenza di una patologia non guarita, ma in remissione.

Ebbene, “La menomazione, prevedibile, ma incerta nella sua verificazione futura, è fenomeno ricorrente nella medicina-legale, specificamente considerato nei barèmes che determinano il grado di invalidità biologica del soggetto anche in relazione a tali possibilità evolutive della patologia ed alla maggiore o minore prevedibilità delle complicanze in relazione alla peculiare condizione di salute riscontrata nel soggetto al momento delle indagini diagnostiche; più alta è la probabilità di esito infausto, maggiore sarà il grado di invalidità”.

Tali patologie comportano per il paziente, in futuro, un maggiore rischio di peggioramento del suo stato di salute, rispetto a quelle patologie che, invece, determinano menomazioni stabilizzate.

Nel caso di patologie ingravescenti, non viene in questione un danno terminale o, comunque, un danno biologico da inabilità temporanea, ma un danno biologico da invalidità permanente, atteso che i barèmes considerano nella scala dei gradi di invalidità il maggiore rischio, cui è esposto il paziente, di subire anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al decesso, ovvero di incorrere in ulteriori complicanze incidenti peggiorativamente sullo stato di salute, eziologicamente riconducibili all’originaria patologia.

L’”aggravamento”, costituisce la mera concretizzazione di un rischio connesso alla patologia, la cui possibilità di accadimento era stata già considerata nella stima della ridotta validità biologica del soggetto residuata dopo la lesione.

Sulla scorta dei principi enunciati è corretta la decisione dei Giudici di Appello e il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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