Art. 141 CdA: le Sezioni Unite fanno chiarezza (Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2022, n. 35318).

Art. 141 CdA. Le Sezioni Unite fanno chiarezza sull’art. 141 Codice delle Assicurazioni e sul sinistro stradale con unico veicolo.

La vicenda trae origine da un sinistro stradale che vedeva coinvolto un unico veicolo, il cui terzo trasportato (moglie del conducente-proprietario del veicolo), decedeva a seguito dell’urto contro il guard-rail.

Le Sezioni Unite fanno chiarezza su una questione interpretativa importante: il sistema delineato dall’art. 141 CdA presuppone che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli, quindi  viene chiarito se l’azione diretta può essere esercitata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato.

I congiunti della donna deceduta, trasportata a bordo del veicolo, agivano in giudizio ai sensi dell’art. 141 CdA onde ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso derivante dal sinistro stradale, nei confronti dell’assicuratrice del veicolo.

La donna si trovava a bordo dell’autoveicolo di proprietà e condotto dal marito, allorquando l’auto -che si trovava in autostrada- sbandava e usciva di carreggiata finendo violentemente contro il guard-rail.

La norma eccezionale di cui all’art. 141 CdA non può trovare applicazione in caso di sinistro verificatosi senza il coinvolgimento di veicoli diversi da quello del vettore.

La questione posta al vaglio delle Sezioni Unite è, dunque, l’applicabilità dell’art. 141 anche in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta.

Nel 2017 (Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, n.16477) veniva affermato un principio di diritto condiviso: “La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 CdA, anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.

Tuttavia, tale pronunzia riteneva in un obiter dictum che “A ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi. Data questa lettura, la necessità che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo”.

Secondo questo orientamento non sarebbe necessario il coinvolgimento di altri veicoli nel sinistro e, quindi, pur essendo responsabile il conducente (marito della vittima) lo stesso potrebbe chiedere ex art. 141 il risarcimento del danno iure successionis della moglie deceduta.

Successivamente, però, sempre la terza Sezione (08/10/2019, n.25033), sanciva che il trasportato non può esperire l’azione diretta ex art. 141 se nel sinistro non è coinvolto almeno un altro veicolo, e riteneva che “il presupposto per l’operatività dell’art. 141 del codice delle assicurazioni private relativo al risarcimento del terzo trasportato consiste in un sinistro, anche in assenza di scontro, che coinvolga più (e, quindi, almeno due) veicoli”.

Più di recente, Cass. civ. sez. III, 23/06/2021, n.17963 ha confermato tale ultima interpretazione.

Ebbene, secondo le S.U., queste pronunce non integrano un contrasto interpretativo in termini netti ed univoci, dato che anche Cass. n. 16477/2017 sembra riconoscere la necessità del coinvolgimento di almeno due veicoli e la circostanza che “scolora” sullo sfondo non è propriamente che vi sia o meno un secondo veicolo, ma che questo sia assicurato in coerenza con il tenore del principio di diritto poi formulato.

Quindi, l’attore, quale conducente del veicolo e unico responsabile dell’evento non può godere dei vantaggi dell’assicurazione.

Ciò costituisce corollario del principio generale, sotteso all’intera materia della responsabilità civile, che esclude in radice che l’autore dell’illecito possa conseguire il risarcimento del danno che egli stesso si è provocato, ossia che possa considerarsi danno risarcibile quello che taluno procura a sé stesso. Infatti, tale principio fondamentale si trova nell’art. 2043 c.c., che prevede che il danno ingiusto sia provocato “ad altri” e onera del risarcimento l’autore del danno, inteso come soggetto necessariamente diverso dal danneggiato.

Neppure si potrebbe invocare l’applicabilità della tutela prevista dall’art. 141 CdA in favore del trasportato, assimilando la sua posizione a quella della vittima primaria. Nel caso concreto l’attore è autore esclusivo dell’illecito, il che esclude in radice la predicabilità della sua pretesa risarcitoria.

“L’interpretazione dell’art. 141 – come prescritto dall’art. 12 preleggi – deve tener conto del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore (che, desunta dal dato letterale, vale – a sua volta – a “illuminarlo” e a definirne la portata), nell’ambito di una lettura che abbia presente la complessiva struttura dell’articolo e che colga la logica interna e l’interdipendenza fra le sue disposizioni. Il dato letterale è ineludibile ed è costituito dall’espressione «a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove l’utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l’ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l’ipotesi dell’incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo. L’intero “meccanismo” logico-sistematico disegnato dall’art. 141 è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, e presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l’assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile). L’applicazione dell’art. 141 in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura “abrogativa” della norma.”

In definitiva: “l’azione diretta prevista dall’art. 141 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito….la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile”.

Avv. Emanuela Foligno

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