Implantologia dentaria e responsabilità dell’Odontoiatra

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Implantologia dentaria e responsabilità dell'Odontoiatra

Implantologia dentaria e responsabilità medica (Tribunale Milano, Sez. I, sentenza n. 92399/2022 pubbl. il 29/11/2022).

Implantologia dentaria e responsabilità dell’Odontoiatra.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il paziente chiede di dichiarare   la   responsabilità   del Centro odontoiatrico e dell’Odontoiatra per una serie  di interventi di implantologia dentaria e per l’effetto condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti.

Preliminarmente viene evidenziato che avendo la paziente accettato due preventivi propostole dalla Struttura,  il  primo  in  data   16.11.2010, e il secondo in data 30.5.2014,   può dirsi validamente concluso  un   contratto   d’opera   professionale   con la   struttura   sanitaria   convenuta   per   l’esecuzione   degli    interventi    odontoiatrici .

Ne deriva che la responsabilità risarcitoria   della   Struttura   è da qualificarsi di   natura   contrattuale, ai   sensi   dell’art.   1218    c.c.

Come ribadito di recente dalla Suprema Corte (sentenza n. 10050 del 29 marzo 2022), In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle   di   responsabilità medica, anteriormente   alla   l.   n.   24   del   2017),   è   onere   del   creditore-danneggiato   provare,   oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile   che   non”,   tra   la   condotta   del   professionista   e   il   danno   lamentato,   mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa   all’esatto   adempimento,   l’impossibilità   della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto   adempimento   è   stato determinato da   un   impedimento   imprevedibile   ed   inevitabile.

I CTU,  ricostruita la vicenda clinica, hanno innanzitutto affermato che le cure   odontoiatriche   approntate   sono state   svolte   in   due   momenti   temporalmente   distinti.   Nel   primo   periodo, da Novembre 2010 fino a Novembre 2011, venivano svolte le prestazioni   a   carico   dell’arcata superiore; mentre solo In un secondo   tempo,   a   partire   da   Marzo   2015 venivano svolte le  prestazioni a  carico dell’arcata  inferiore.     Con riferimento agli interventi svolti sulla arcata superiore, poiché la paziente presentava un deficit funzionale ed estetico a carico del settore latero-posteriore sinistro, il progetto terapeutico improntato è risultato condivisibile, ma l’esecuzione dell’intervento è stata ritenuta non conforme allo standard di prudenza, diligenza e perizia.  

Difatti “Il tessuto   osseo   dell’arcata   superiore   nella   zona   di inserimento   degli   impianti     25   e   26      presentava   una   altezza   esigua.   Viceversa, nel   progetto   terapeutico   protesico-chirurgico   è   necessario   considerare   l’anatomia    dei    tessuti coinvolti al fine   di   scegliere   la   tecnica   ed   i   materiali   opportuni   all’ottenimento   di   una riabilitazione corretta dal punto  di   vista   biologico,   funzionale   ed   estetico. Una minor superficie di contatto tra fixture e osso si traduce in una minor capacità di supporto dei normali carichi   masticatori,   condizionando   la prognosi della riabilitazione e aumentando il rischio di fallimento. Un adeguato supporto osseo e gengivale inoltre garantisce la salute delle fixtures implantari, il   confort   e   la   durata   della riabilitazione protesica.”

Conseguentemente il collegio peritale ha   ritenuto   che   la   scelta   dellì’Odontoiatra   convenuto   di   inserire tali fixtures implantari in   un   supporto   osseo   inadeguato   non   è   giustificabile   né   condivisibile.  

Inoltre, i CTU hanno riavvisato dei profili di censurabilità anche nella scelta delle protesi da impiantare. In particolare, essi   hanno   accertato   che   “gli   impianti   inseriti   nell’arcata   superiore risultano di   dimensione   eccessiva   e   posizionati   in   modo   non   corretto   in   riferimento   alle condizioni anatomiche presenti. Nello specifico alcune spire degli impianti in posizione 25 e 26 risultavano esposte e gli apici delle fixtures superavano il   limite   osseo   aggettando   nel   seno mascellare   sinistro;   l’apice   dell’impianto   in   posizione   22    superava    il    limite    osseo    aggettando nella coana nasale; pertanto, buonaparte del corpo   delle   due   viti   implantari supera il limite osseo e aggetta nella cavità sinusale sinistra.   Anche   l’apice   dell’impianto anteriore -22-            supera il limite osseo.”

Alle medesime conclusioni in termini di responsabilità giungono i CTU anche in relazione   agli interventi relativi all’arcata inferiore in quanto le  manovre chirurgiche per l’inserimento degli impianti inferiori hanno causato la lesione dei   nervi   alveolari inferiori di destra e di sinistra.

In conclusione, quindi, i CTU hanno ravvisato profili di colpa dell’operato dell’Odontoiatra sia in relazione   alle   scelte   terapeutiche,   sia   in   relazione   alla   fase   esecutiva   degli   interventi. In merito al primo profilo, i CTU hanno infatti accertato che, se da un parte risulta indicata la scelta diagnostica di riabilitare l’emiarcata inferiore destra attraverso protesi   dentali   sostenute   da fixtures implantari, poiché le protesi supportate da impianti   sostituiscono   efficacemente   i   denti naturali dal punto di vista estetico e funzionale, [e] sono pertanto una scelta indicata   nella riabilitazione dei settori edentuli o in caso di elementi dentali non recuperabili; la stessa scelta riabilitativa, al contrario, non risulta condivisibile nell’emiarcata inferiore di sinistra,   dove   era auspicabile il recupero dei monconi naturali di 34 e   35, essendo   sempre   preferibile,   qualora possibile,       il  recupero dell’elemento dentale  naturale.

Sia nell’arcata   superiore   che   nell’arcata   inferiore   l’implantologia dentaria   è   stata  eseguita senza rispettare l’anatomia ossea e gengivale evidenziata  dagli esami    diagnostici.   

Il danno biologico permanente viene valutato nella misura del 11-12% per errato trattamento di implantologia dentaria.

Per quanto riguarda il consenso informato, dalla CTU è emersa l’assenza del modulo d consenso informato e i convenuti non hanno provato di avere fornito idonee ed esaustive informazioni alla paziente, e la lesione di tale diritto viene tenuta in considerazione in punto di liquidazione dei danni.

Conclusivamente, il Tribunale di Milano dichiara risolti i due contratti conclusi con la Struttura , dichiara la responsabilità della Struttura e dell’Odontoiatra, condanna entrambi i convenuti al pagamento dell’importo di euro 9.169,00 a titolo di danno non patrimoniale, condanna la Compagnia assicuratrice al pagamento dell’importo di euro 22.500,00, condanna i convenuti alla restituzione dell’importo di euro 13.860,00 a seguito di risoluzione per inadempimento, pone le spese di CTU  e di giudizio a carico dell’Assicurazione.

Avv. Emanuela Foligno

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