Implantologia dentaria e responsabilità medica (Tribunale Milano, Sez. I, sentenza n. 92399/2022 pubbl. il 29/11/2022).
Implantologia dentaria e responsabilità dell’Odontoiatra.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il paziente chiede di dichiarare la responsabilità del Centro odontoiatrico e dell’Odontoiatra per una serie di interventi di implantologia dentaria e per l’effetto condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti.
Preliminarmente viene evidenziato che avendo la paziente accettato due preventivi propostole dalla Struttura, il primo in data 16.11.2010, e il secondo in data 30.5.2014, può dirsi validamente concluso un contratto d’opera professionale con la struttura sanitaria convenuta per l’esecuzione degli interventi odontoiatrici .
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della Struttura è da qualificarsi di natura contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Come ribadito di recente dalla Suprema Corte (sentenza n. 10050 del 29 marzo 2022), In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile.
I CTU, ricostruita la vicenda clinica, hanno innanzitutto affermato che le cure odontoiatriche approntate sono state svolte in due momenti temporalmente distinti. Nel primo periodo, da Novembre 2010 fino a Novembre 2011, venivano svolte le prestazioni a carico dell’arcata superiore; mentre solo In un secondo tempo, a partire da Marzo 2015 venivano svolte le prestazioni a carico dell’arcata inferiore. Con riferimento agli interventi svolti sulla arcata superiore, poiché la paziente presentava un deficit funzionale ed estetico a carico del settore latero-posteriore sinistro, il progetto terapeutico improntato è risultato condivisibile, ma l’esecuzione dell’intervento è stata ritenuta non conforme allo standard di prudenza, diligenza e perizia.
Difatti “Il tessuto osseo dell’arcata superiore nella zona di inserimento degli impianti 25 e 26 presentava una altezza esigua. Viceversa, nel progetto terapeutico protesico-chirurgico è necessario considerare l’anatomia dei tessuti coinvolti al fine di scegliere la tecnica ed i materiali opportuni all’ottenimento di una riabilitazione corretta dal punto di vista biologico, funzionale ed estetico. Una minor superficie di contatto tra fixture e osso si traduce in una minor capacità di supporto dei normali carichi masticatori, condizionando la prognosi della riabilitazione e aumentando il rischio di fallimento. Un adeguato supporto osseo e gengivale inoltre garantisce la salute delle fixtures implantari, il confort e la durata della riabilitazione protesica.”
Conseguentemente il collegio peritale ha ritenuto che la scelta dellì’Odontoiatra convenuto di inserire tali fixtures implantari in un supporto osseo inadeguato non è giustificabile né condivisibile.
Inoltre, i CTU hanno riavvisato dei profili di censurabilità anche nella scelta delle protesi da impiantare. In particolare, essi hanno accertato che “gli impianti inseriti nell’arcata superiore risultano di dimensione eccessiva e posizionati in modo non corretto in riferimento alle condizioni anatomiche presenti. Nello specifico alcune spire degli impianti in posizione 25 e 26 risultavano esposte e gli apici delle fixtures superavano il limite osseo aggettando nel seno mascellare sinistro; l’apice dell’impianto in posizione 22 superava il limite osseo aggettando nella coana nasale; pertanto, buonaparte del corpo delle due viti implantari supera il limite osseo e aggetta nella cavità sinusale sinistra. Anche l’apice dell’impianto anteriore -22- supera il limite osseo.”
Alle medesime conclusioni in termini di responsabilità giungono i CTU anche in relazione agli interventi relativi all’arcata inferiore in quanto le manovre chirurgiche per l’inserimento degli impianti inferiori hanno causato la lesione dei nervi alveolari inferiori di destra e di sinistra.
In conclusione, quindi, i CTU hanno ravvisato profili di colpa dell’operato dell’Odontoiatra sia in relazione alle scelte terapeutiche, sia in relazione alla fase esecutiva degli interventi. In merito al primo profilo, i CTU hanno infatti accertato che, se da un parte risulta indicata la scelta diagnostica di riabilitare l’emiarcata inferiore destra attraverso protesi dentali sostenute da fixtures implantari, poiché le protesi supportate da impianti sostituiscono efficacemente i denti naturali dal punto di vista estetico e funzionale, [e] sono pertanto una scelta indicata nella riabilitazione dei settori edentuli o in caso di elementi dentali non recuperabili; la stessa scelta riabilitativa, al contrario, non risulta condivisibile nell’emiarcata inferiore di sinistra, dove era auspicabile il recupero dei monconi naturali di 34 e 35, essendo sempre preferibile, qualora possibile, il recupero dell’elemento dentale naturale.
Sia nell’arcata superiore che nell’arcata inferiore l’implantologia dentaria è stata eseguita senza rispettare l’anatomia ossea e gengivale evidenziata dagli esami diagnostici.
Il danno biologico permanente viene valutato nella misura del 11-12% per errato trattamento di implantologia dentaria.
Per quanto riguarda il consenso informato, dalla CTU è emersa l’assenza del modulo d consenso informato e i convenuti non hanno provato di avere fornito idonee ed esaustive informazioni alla paziente, e la lesione di tale diritto viene tenuta in considerazione in punto di liquidazione dei danni.
Conclusivamente, il Tribunale di Milano dichiara risolti i due contratti conclusi con la Struttura , dichiara la responsabilità della Struttura e dell’Odontoiatra, condanna entrambi i convenuti al pagamento dell’importo di euro 9.169,00 a titolo di danno non patrimoniale, condanna la Compagnia assicuratrice al pagamento dell’importo di euro 22.500,00, condanna i convenuti alla restituzione dell’importo di euro 13.860,00 a seguito di risoluzione per inadempimento, pone le spese di CTU e di giudizio a carico dell’Assicurazione.
Avv. Emanuela Foligno
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