Assenza di strisce pedonali e investimento del pedone (Cassazione penale n. 42018/2022).

Assenza di strisce pedonali e attraversamento imprevedibile del pedone.

Nel caso in cui, in assenza di strisce pedonali, l’attraversamento del pedone sia repentino e del tutto imprevedibile non è da considerarsi responsabile il conducente del veicolo per l’investimento.

Specifica la Suprema Corte che “Il principio di precedenza non è illimitato, occorre tenere conto del principio del neminem laedere…[..].. è però possibile che il pedone tenga una condotta imprevista e imprevedibile tale da causare da sola l’evento”.

Secondo la Suprema Corte non può essere condannato il conducente del veicolo per l’investimento del pedone, se dalle circostanze del caso concreto risulta che il pedone in effetti è apparso all’improvviso, in assenza di strisce pedonali, in una strada in cui era assente sia la segnalazione delle velocità da rispettare che del punto di accesso da cui è uscito il pedone per immettersi nella strada.

L’automobilista circolava su una strada urbana distante dal centro abitato tenendo una velocità di 50 km/h. La strada in questione, come confermato anche dal Perito, “potrebbe essere facilmente confusa con una strada extraurbana e quindi qualsiasi conducente potrebbe ritenere che in quel tratto la velocità consentita sia di 90 km orari.”

La strada è circondata da campi agricoli ed è proprio un agricoltore il pedone che viene travolto dopo essere apparso dietro una curva, in un punto di accesso non segnalato e privo di strisce pedonali.

Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale ritiene che il conducente del veicolo non possa essere ritenuto responsabile dell’investimento per mancato rispetto del limite di velocità poiché non segnalato e non conoscibile.

La Corte d’Appello, invece, accoglie il ricorso delle parti civili costituite.

La vicenda approda in Cassazione dove viene lamentata la errata applicazione dei principi della colpa e del nesso di causa, come valutati dal primo Giudice e la contraddittorietà della decisione.

Le censure sono fondate e la decisione viene cassata con rinvio.

Secondo la Suprema Corte, non è stata raggiunta la certezza della responsabilità del conducente oltre ogni ragionevole dubbio, tanto più che la Corte di Appello non si è confrontata con quanto emerso dalla perizia svolta in primo grado.

Secondo i Giudici di appello il conducente del veicolo cagionava la morte dell’agricoltore per colpa specifica derivante dalla violazione dell’art. 141 CdS, che sancisce l’obbligo del rispetto della velocità, trascurando le circostanze in cui tale evento si realizzava (assenza di strisce pedonali e attraversamento non prevedibile).

La Corte di Appello si è limitata ad affermare “il conducente avrebbe dovuto regolare la propria velocità e condotta di guida in modo da non costituire pericolo per la sicurezza delle persone, anche al fine di prevedere eventuali condotte incoscienti degli altri utenti della strada.”

Tuttavia, non ha valutato la causalità della colpa, finendo in contraddizione nella motivazione della sentenza, laddove ammettendo l’imprevedibilità della condotta del pedone, ha però escluso che spettava al conducente del veicolo regolare la velocità di marcia, trascurando di considerare non solo la effettiva velocità del veicolo, ma anche quella “adeguata” ad evitare l’investimento.

“In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrla.”

Avv. Emanuela Foligno

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