Polvere sull’asfalto e caduta del motociclista (Tribunale Milano, Sez. X, 6 ottobre 2022, n. 7779).

Polvere sull’asfalto causa la caduta del motociclista.

La vicenda a commento, inquadrabile nel novero della responsabilità oggettiva per custodia ex art. 2051 c.c., risulta particolare in quanto il Comune chiamato a giudizio investe di responsabilità la società che ha eseguito i lavori di costruzione che causavano il deposito di polvere sull’asfalto.

Il Tribunale, difatti, specifica che “La consegna del Comune all’appaltatore dell’area interessata per i lavori di costruzione di un’opera, non fa venir meno la qualifica di custode dell’ente pubblico, che rimane titolare di un potere di fatto sulla res e, quindi, responsabile dei danni da questo cagionati ai sensi dell’art. 2051 c.c., tanto più quando l’incidente si verifica sulla via rimasta aperta al pubblico transito”.

Il motociclista perdeva il controllo del mezzo a causa della scivolosità del manto stradale procurata dalla presenza di polvere chiara sull’asfalto proveniente dal cantiere della metropolitana per la costruzione della linea M4.

Il danneggiato, pertanto, chiama in giudizio il Comune chiedendo l’accertamento della responsabilità di quest’ultimo ai sensi dell’art. 2051 e/o 2043 c.c. Il Comune si costituisce e chiama in manleva la società appaltatrice dei lavori della nuova linea metropolitana.

Il Tribunale condanna quest’ultima società a manlevare il Comune di Milano di tutte le somme che l’ente (ai sensi dell’art. 2051 c.c.) verserà all’attore per effetto delle statuizioni di cui al giudizio.

Preliminarmente viene svolta una panoramica giurisprudenziale delle norme coinvolte e, successivamente, Il Tribunale argomenta in merito al nesso causale tra la cosa in custodia e la caduta del motociclista, rilevando la prova del collegamento tra la presenza di cospicua polvere sull’asfalto, la caduta e le lesioni.

In punto di attribuzione della responsabilità viene richiamata la decisione della Suprema Corte 23442/2018 che evidenziava come l’affidamento in appalto della manutenzione stradale possa anche trasferire l’obbligo di custodia dal Comune all’appaltatore.

Ciò che risulta dirimente è verificare se i danni lamentati dal motociclista siano conseguenza dell’attività dell’appaltatore, piuttosto che invece derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto: nel primo caso, ai sensi dell’art. 2043 c.c., in linea di massima (salvo la prova dell’ingerenza nelle scelte da parte del dell’appaltante), risponde l’appaltatore, mentre nella seconda ipotesi, risponde anche il committente ai sensi dell’art. 2051 c.c.

L’affidamento in appalto di un bene, infatti, non fa perdere il dovere di custodia dello stesso da parte del proprietario.

In considerazione dei presupposti richiamati, tenuto conto che il sinistro si è verificato sulla pubblica via, il Tribunale ritine accertata la responsabilità del Comune e condanna la società appaltatrice a tenerlo indenne di quanto verrà corrisposto a titolo di risarcimento del danno al motociclista.

Il Tribunale giunge a tale conclusione dando atto del contratto di appalto intercorrente tra il Comune e l’esecutrice dei lavori della metropolitana che prevede l’assunzione di responsabilità di quest’ultima per i danni causati dalle sue attività.

Sulla scorta di tale regolamentazione contrattuale viene rilevata la colpa della ditta esecutrice delle opere per avere fatto fuoriuscire polvere sull’asfalto della pubblica strada e per non averla rimossa.

Alla luce di quanto contrattualmente pattuito, delle negligenze della concessionaria e dalle buone pratiche poste in essere dal Comune (quest’ultimo aveva posto delle barriere per separare la via pubblica dal cantiere), il Tribunale riconosce il diritto del comune ad essere tenuto indenne per tutto quanto sarà tenuto a versare in favore dell’attore.

Avv. Emanuela Foligno

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