Maestra aggressiva condannata per maltrattamenti

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Maestra aggressiva condannata per maltrattamenti

Maestra aggressiva condannata per maltrattamenti (Cass. pen., sez. VI, dep. 15 novembre 2022, n. 43434).

Maestra aggressiva condannata in sede penale per maltrattamenti in danno degli alunni.

La decisione a commento si presenta interessante in quanto pone in risalto la differenza ontologica tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti.

La maestra pone come tesi difensiva – ai contestati comportamenti aggressivi- quella del convincimento interiore di avere agito nell’interesse degli alunni. Tuttavia, non viene ridimensionato il capo di imputazione di maltrattamenti, in quello più lieve di abuso dei mezzi di correzione, ma tenuto conto della oggettiva difficoltà nella gestione degli allievi, la pena viene ridimensionata.

I Giudici di merito ritengono la maestra aggressiva e la condannano per i maltrattamenti compiuti ai danni degli allievi della scuola elementare.

In appello, però, la pena viene rideterminata e viene concessa la sospensione condizionale della pena in considerazione del “convincimento interiore della maestra di agire nell’interesse degli alunni.”

La decisione viene impugnata in Cassazione per la errata applicazione degli elementi soggettivi e oggettivi del reato di maltrattamenti in luogo di quello di mero abuso dei mezzi di correzione, proprio tenendo presente la buonafede della imputata.

Gli Ermellini sottolineano, invece, «la condotta maltrattante tenuta dalla donna ai danni dei minori affidati al suo compito educativo».

Nello specifico, è risultato accertato «l’utilizzo di aggressività fisica, oltre che verbale – quest’ultima manifestata con epiteti ingiuriosi gravi, anche di matrice razzista, volgari – ritenuta incompatibile con la finalità educativa e da ritenersi abituale in relazione alla loro frequenza nell’arco temporale» preso in esame.

Pertanto, in punto di legittimità, non può discorrersi di errata applicazione della norma.

Pacifica la sussistenza degli elementi del reato di maltrattamenti, non vi è alcun conflitto con le attenuanti generiche riconosciute dai Giudici di appello.

Al riguardo è stato valorizzato il «convincimento interiore della maestra di agire nell’interesse dei minori» oltre che delle «non eccessive condotte reattive, in uno alle obiettive difficoltà di gestione del gruppo di alunni».

Ad ogni modo, per la configurabilità del reato di maltrattamenti è richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la sua personalità.

Conseguentemente è da escludersi che l’intenzione di agire esclusivamente per finalità educative sia elemento dirimente per fare rientrare gli abituali atti di violenza nell’abuso dei mezzi di correzione, in quanto «gli atti di violenza devono ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie dell’abuso dei mezzi di correzione, dovendo ritenersi tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tradiscano l’importante e delicata funzione educativa».

Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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