Il condomino cade nell’area del condominio riportando la frattura di ulna e capitello radiale (Tribunale Potenza, Sentenza n. 1520/2023 pubblicata il 20/11/2023).

Il danneggiato, con atto di citazione, conveniva in giudizio il condominio per vederne dichiarata la responsabilità per l’infortunio occorso.

I fatti

L’attore esponeva di essere proprietario di un appartamento posto al V piano del Condominio e che la sera del 11/03/2018 vero le ore 21,10 circa, mentre si recava a buttare l’immondizia nei cassonetti condominiali della spazzatura, inciampava su una catena situata a delimitazione dell’area e per l’effetto cadeva a terra. La catena di delimitazione era sorretta da alcuni pali in cemento movibili, di circa 30 centimetri da terra e non segnalata e né adeguatamente illuminata.

A seguito della caduta riportava lesioni e gli veniva diagnosticata una “frattura metadiafisaria di ulna sx frattura capitello radiale sx”.

La difesa del Condominio

Il Condominio chiede il rigetto della domanda e deduce che le colonne di cemento al quale sono agganciate le catene venivano installate nel 2007 al fine di recintare il piazzale condominiale, ben visibili e ben note al convenuto condomino abitante nel complesso condominiale, quindi, assolutamente pratico del percorso condominiale delineato.

Il Giudice osserva che dalla documentazione fotografica allegata in atti emerge che i blocchi di cemento e la catena che delimitano l’area dei cassonetti dell’immondizia sono ben visibili sia di giorno che di sera, e che tra i cassonetti e la delimitazione con i blocchi di cemento e la catena vi è un ampio e largo percorso che consente di entrare ed uscire dall’area dei cassonetti in modo agevole ed in sicurezza, senza dover scavalcare la catena posta a delimitazione.

Da ciò deriva che la sola possibilità di potere inciampare nella catena è quella di tentare di scavalcarla e non seguire il percorso di entrata e uscita dall’area.

Il nesso di causalità

La S.C. con l’ordinanza nr. 30775/17 ha ribadito che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva.

Alla fattispecie in esame deve essere applicata la regola posta dall’art. 1227 comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all’incidenza causale di tale colpa sull’evento dannoso.

Il comportamento colposo del danneggiato

Il comportamento colposo del danneggiato è pacificamente rilevabile d’ufficio, sul presupposto che non si tratta di un’eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d’ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato. 

Lo stato dei luoghi ove è avvenuta la caduta dell’attore era inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo occulto ed imprevedibile, infatti, la catena con i blocchetti di cemento a campana che delimitano l’area condominiale dedicata ad ospitare i bidoni della spazzatura per come raffigurata nelle allegazioni fotografiche prodotte in giudizio dalle parti, non integrano né l’insidia né il trabocchetto, e non possono essere definiti pericolosi, anche perché chiaramente visibili e posti a delimitazione di un percorso ampio che i condomini dovevano percorrere, in entrata ed in uscita, per accedere ai bidoni della spazzatura.

Quindi, il percorso scelto dall’attore, nonostante non fosse quello indicato dalle delimitazioni dell’area, comunque, non rappresentava un pericolo, perché sia i pilastri che la catena gli erano ben noti, essendo stati lì posizionati sin dall’anno 2007, inoltre, perché erano visibili sia di giorno che di sera, quindi, con la dovuta attenzione e prudenza anche la catena era facilmente superabile, poiché nella sua parte centrale dista tre centimetri dal suolo.

Il comportamento imprudente del danneggiato ha interrotto il nesso causale.

Conclusivamente, la domanda, proposta ai sensi dell’art. 2051 c.c., viene rigettata con condanna alle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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